Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: Un puntuale esame di tutti gli articoli - 1

26/11/2019

In un articolo pubblicato ieri abbiamo comunicato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto una prima bozza del nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Oggi e nei prossimi giorni, oltre ad alcuni articoli su argomenti di dettaglio, pubblicheremo alcuni articoli con cui cercheremo di trovare la genesi dei 259 articoli suddivisi nelle seguenti 5 parti:

  • Parte I - Disposizioni comuni
  • Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
  • Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici nei settori ordinari
  • Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
  • Parte V - Disposizioni transitorie e abrogazioni.

Parleremo oggi della Parte I e nel dettaglio degli artt. 1-12 suddivisi in tre titoli e del Titolo I della Parte II ed, in definitiva degli articoli dall’1 al 61.

Gli articoli 1 e 2 compongono il Titolo I (Potestà regolamentare e definizioni) della Parte I ed è subio possibile notare come non c’è alcun testo nell’articolo 2 ed il testo nell’articolo 1 che dovrebbe contenere l’ambito di applicazione del regolamento, fa, invece, riferimento all’articolo 35, comma 6 del Codice dei contratti e cerca di definire (a nostro avviso non riuscendoci) la valutazione del divieto di frazionamento.

Il Titolo II (artt. 3-6) della Parte I definisce gli Organi del procedimento e, nello specifico, tratta del Responsabile del procedimento. I quattro articoli che costituiscono il Titolo II contengono molte parti dellle linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” anche se, in verità, a parte l’articolo3 del nuovo regolamento che contiene grandi parti dei paragrafi 1 e 2 delle linee guida, nei rimanenti articoli 4, 5 e 6 viene modificata strutturalmente l’impostazione dei rimanenti paragrafi delle linee guida ed i tre citati articoli dettano, rispettivamente e separatamente, le regole che il Responsabile del procedimento deve osservare per:

  • i contratti di lavori, di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e di altri servizi tecnici;
  • i contratti di servizi e forniture;
  • gli acquisti aggregati, gli acquisti centralizzati e gli accardi tra le amministrazioni.

Sempre nella parte I, gli articoli dal 7 al 12 contenuti nel Titolo III regolamentano le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. I sei articoli che costituiscono il Titolo III contengono molte parti dellle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici diimporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” anche se, in verità la struttura suddivisa in articoli del Regolamento si differenzia dalla struttura definita in paragrafi e sottoparagrafi delle linee guida. Tra l’altro le linee guida n. 4 non sono state mai aggiornate alle nuove procedure di cui all’articolo 36 modificato dal decreto cosiddetto “Sblocca cantieri”. I sei articoli che costituiscono l’intero Titolo III trattano:

  • modalità di affidamento;
  • requisiti per l’affidamento;
  • principio di rotazione;
  • indagini di mercato;
  • elenchi degli operatori economici;
  • procedura negoziata.

Passiamo adesso alla Parte II ed in particolare al Titolo I, Capo I della stessa che contiene le regole per la progettazione. Si tratta degli articoli dal 13 al 49 che trattano in quattro sezioni, le disposizioni generali, il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo.

Tutti gli articoli dal 13 al 49 del nuovo regolamento sono quasi identici agli articoli dal 2 al 37 contenuti nel decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali”, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, predisposto dal Ministero e successivamente modificato (leggi articolo) sul quale il Consiglio di Stato aveva sospeso il proprio parere sulla prima stesura (leggi articolo). In verità il provvedimento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non aveva avuto il parere definitivo della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato ma, adesso, detti pareri arriveranno non più sul provvedimento stesso ma sul nuovo Regolamento nella sua interezza.

Gli articoli dal 50 al 61 che costituiscono il Capo II della Parte II el Titolo I del nuovo Regolamento contengono la Verifica del Progetto. I docici articoli trattano:

  • accreditamento;
  • verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante;
  • verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante;
  • disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica;
  • requisiti per la partecipazione alle gare;
  • procedure di affidamento;
  • criteri generali della verifica;
  • verifica della documentazione;
  • estensione del controllo e momenti di verifica;
  • responsabilità;
  • garanzie;
  • acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

Tutti gli articoli sono quasi identici agli articoli dal 46 al 59 contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che, in verità, fanno parte di quegli articoli del previgente regolamento che sono stati abrogati dall’articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016.

Fine prima puntata

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A cura di arch. Paolo Oreto



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