Il Calcolo della soglia di anomalia dopo lo Sblocca Cantieri: il TAR conferma le modalità

27/11/2019

Dopo gli ultimi chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), arrivano nuove conferme per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito in Legge n. 55/2019.

La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 969 dell'8 novembre 2019 ha, infatti, accolto il ricorso presentato per l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara dove la stazione appaltante aveva erroneamente utilizzato le modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 97 del Codice dei contratti.

Si tratta, in particolare, in uno dei casi previsti in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero di offerte ammesse è pari o superiore a 15. In questo caso, il Codice dei contratti prevede il calcolo di una prima soglia di anomalia che viene poi decrementata di un valore che è stato da molti ritenuto dubbio (salvo le conferme del MIT e dell'ANAC).

L'art. 97, comma 2 prevede in particolare la seguente procedura:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Il punto controverso riguarda proprio la natura del valore di decremento previsto alla lettera d), dovendosi chiarire se si tratti di una “percentuale” oppure di un “valore assoluto”, soluzioni tra loro alternative e suscettibili di determinare un differente quantum di riduzione della cifra di partenza (c.d. prima soglia).

Sull'argomento era intervenuto anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania con la sentenza n. 2191 del 16 settembre 2019 che ha confermato una circolare del MIT che ha fornito la precisa formula matematica per il calcolo della soglia di anomalia, rilevando che l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art.97, comma 2, lett. d) citata, indica una sottrazione tra i due valori come sopra individuati, mentre l’espressione “valore percentuale” fa riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione, ovvero:

Soglia di anomalia (SA) = (MAR + SMA) - SMA x (c1xc2)/100

ovvero

SA = MAR + SMA x [1-(c1xc2)/100]

dove

SA = soglia di anomalia
MAR = media aritmetica calcolata come descritto alla lettera a) dell’articolo 97, comma 2
SMA = scarto medio aritmetico
c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi
c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi.

Secondo il TAR Lombardo, la locuzione “decremento” di per sé è neutrale rispetto alla qualificazione del valore da portare in diminuzione per cui l'operazione da effettuare per decrementare la prima soglia prevede il “prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi” applicato come percentuale allo “scarto medio aritmetico di cui alla lettera b”.Al termine del passaggio, la cifra così calcolata deve essere sottratta alla “prima soglia”, e viene in rilievo come grandezza assoluta, dal momento che la norma non specifica che l’operazione contempla nuovamente (e, dunque, una seconda volta) l’applicazione di un dato in percentuale.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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