28/11/2019
Come previsto dalla Sezione V del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro), nel caso in cui in un cantiere viene utilizzato un ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, deve essere tenuta ed esibita a richiesta copia dell'autorizzazione alla costruzione ed all’impiego rilasciata al fabbricante dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e una copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da
elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni
approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
Il Pi.M.U.S. è un vero e proprio manuale d’uso del ponteggio, in quanto riporta informazioni generiche, specifiche, schemi ed elaborati grafici riguardo le procedure di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio. Deve essere redatto in modo specifico per ogni lavoro in cui è presente un ponteggio e deve essere messo a disposizione dei lavoratori, accompagnando il ponteggio per tutta la sua esistenza.
È obbligatorio redigere il Pi.M.U.S. se:
Non va redatto per ponti con altezza inferiore a 2,00 metri, per ponti su cavalletti e per opere provvisionali costruite con ponti su ruote, ponti su cavalletti, ecc..
L'art. 136 del TUSL prevede che sia il datore di lavoro a provvedere alla redazione a mezzo di persona competente del Pi.M.U.S., in funzione della complessità del ponteggio scelto. Non sono specificate competenze particolari per chi lo redige ma certamente lo deve firmare anche il datore di lavoro che se ne assumerà le responsabilità. La norma prevede, infatti, che sia responsabilità del datore di lavoro assicurare che:
Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare che il ponteggi sia montato, smontato o trasformato sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
L'allegato XXI al TUSL definisce nel dettaglio i contenuti minimi del Pi.M.U.S. ed in particolare:
- i dati identificativi:
- il disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
- progetto del ponteggio, quando previsto;
- indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
- illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
- descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
- indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it