28/11/2019
Con gli articoli 150, 161 e 162 del nuovo Regolamento un ritorno al passato per le riserve.
Ricordiamo che, in atto, è vigente l’articolo 9 (Rubricato: Contestazioni e riserve) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 il cui testo è il seguente: “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto”.
In pratica tale articolo 9 non regolamenta un bel nulla e non contiene una disciplina specifica sulle modalità di contestazioni, da parte dell’esecutore, su aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, nonché sulle modalità attraverso cui l’esecutore stesso può esercitare il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili.
Su tale aspetto neanche il vigente codice dei contrati dice un granché e nello stesso si parla di riserve:
E’ possibile notare che dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti erano sparite le norme regolamentari relative alle riserve contenute negli articoli 164, 190 e 191 del previgente Regolamento n. 207; articoli che erano stati abrogati il primo dall’articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016 mentre il secondo ed il terzo dall’articolo 27 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 contenente il “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.
In atto, quindi, gli aspetti di carattere generale relativi alle riserve non sono regolamentati, obbligando chi deve predisporre il capitolato a definirli caso per caso e chi deve dirigere i lavori ad applicarli esponendo se stessi e l’ente appaltante a contenziosi ed il grave pericolo era stato da noi paventato in un precedente articolo.
Oggi con un ritorno al passato gli articoli 164 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore), 190 (Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità) e 191 (Forma e contenuto delle riserve) del previgente Regolamento n. 207/2010 vengono riproposti integralmente negli articoli 150 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore), 161 (Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità) e 162 (Forma e contenuto delle riserve) del nuovo Regolamento.
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A cura di arch. Paolo Oreto