L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'ambito della
sua attività di vigilanza, ha rilevato alcune difformità
nell'individuazione del "Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza" (RPCT) da parte di
ordini e collegi professionali.
Per questo motivo, è stato emanato il Comunicato del Presidente 28 novembre
2019 che fornisce alcune utili precisazioni in
ordine ai compiti del RPCT all’interno
degli ordini/collegi professionali.
Entrando nel dettaglio e come già chiarito anche nel Piano
Nazionale Anticorruzione 2016, i criteri di scelta del RPCT
all'interno di consigli nazionali, ordini e collegi professionale
(sia a livello centrale sia a livello locale) devo prediligere un
dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e
dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che pertanto può
svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa
vigente.
Nel caso di piccoli enti e quindi di un numero limitato di
personale, l'ANAC ha chiarito che è possibile individuare il RPCT
tra i dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i
compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di
assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale
RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di
personale interno all’Ente.
È da considerarsi una vera e propria eccezione la nomina di un
collaboratore esterno. In tal caso, è onere dell'Ente motivare in
modo congruo e analitico questa scelta anche nel caso di assenza di
soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. In via residuale
e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere
dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso,
dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere
segretario o Consigliere tesoriere.
Pertanto, è da escludersi che possa essere individuato quale
RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale
del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno.
Appare utile ricordare alcuni riferimenti sul ruolo e sulle
funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) pubblicati dall'ANAC nell'allegato 2 al
Piano Nazionale Anticorruzione che riportiamo di seguito.
Istituzione della figura del RPCT
- La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre
2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un
Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il
livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli
interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La
predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono
attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza.
La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto
problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli
interni già presenti nella p.a..
Criteri di scelta del RPCT
- L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è
individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di
ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.
Compiti e poteri del RPCT
- L’art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone –
in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPC) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria
approvazione.
- L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali
all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti
che non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L’art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC
preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
Piano», con particolare riguardo alle attività ivi
individuate.
- L’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica
l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone
modifiche dello stesso quando sono accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. La
richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di
verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai
reati di corruzione nonché quello di definire le procedure
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare nelle aree a rischio corruzione.
- L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la
relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui
il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite
nei PTPC.
- L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le
funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale
soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di
valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei
casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
- L’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito
di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico: “Nei casi
di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta
entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare
richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento
motivato, entro il termine di venti giorni”.
- L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in
cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha
l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina
di cui all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.
- L’art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che
il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di
comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della
loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la
comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.
Le garanzie della posizione di indipendenza del
RPCT
- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore
ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui
si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti
dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e
co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).
In tema di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi
- Ai sensi dall’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il
compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al
medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento,
anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale
proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida
in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con
Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al
RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini
dell’accertamento delle responsabilità soggettive e
dell’applicazione della misurainterdittiva prevista dall’art. 18
(per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un
distinto e autonomo procedimento, che si svolge
nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la
sussistenza dell’elemento psicologico del
dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente.
All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del
caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n.
39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito
l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al
conferimento di incarichi di propria competenza.”
In tema di responsabilità del RPCT
- A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede
(art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al
RPCT.
In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di
commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT
risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto,
prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul
funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14
stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle
misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile
(…)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, (….) nonché, per omesso controllo, sul piano
disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le
misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato
sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal
Piano costituisce illecito disciplinare”.
A cura di Redazione
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