Decreto Fiscale, salta la sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (POS)

04/12/2019

Saltano anche le sanzioni, inizialmente previste dall'1 luglio 2020, per chi nella sua attività di vendita di prodotti e servizi (quindi anche i professionisti) non accetta pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

Dopo che in fase di stesura finale del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) era stato eliminato l'obbligo di conto corrente dedicato per imprese individuali e professionisti, la VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati il 2 dicembre 2019 ha deliberato la soppressione dell'art. 23 del decreto fiscale, ovvero quello relativo alle sanzioni in caso di mancata accettazione di POS.

Ricordiamo, infatti, che il D.L. n. 124/2019 prevede che, dall'1 luglio 2020, chi effettua attività di vendita di prodotti e servizi (quindi anche i professionisti) ha l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Chi non dovesse accettarli, potrà essere denunciato e ricevere una sanzione amministrativa pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Con la modifica approvata in sede di conversione in legge, salta questo obbligo e viene confermato l'art. 22 che prevede un credito di imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici. È, infatti, previsto per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito è utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, definirà termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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