Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: le criticità della Rete delle Professioni Tecniche

09/12/2019

L'audizione dello scorso 5 dicembre 2019 dei soggetti interessati al nuovo Regolamento unico del codice dei contratti ha confermato le criticità già emerse in merito alla struttura dello schema messo a punto dalla Commissione di esperti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Criticità che porteranno ad una dilatazione dei tempi rispetto a quelli inizialmente preventivati.

Analizzando lo schema messo a punto dagli esperti di Porta Pia risultano evidenti sia delle problematiche di natura “contenutistica” che “strutturale” relativa in particolare ad un testo che in alcune parti (quelle relative all’esecuzione dei lavori) manca della necessaria suddivisione in articoli e commi omogenei, in cui si è preferita l’ormai consueta struttura eterogenea dei decreti leggi sulla quale è facile prevedere un parere negativo dei giudici di Palazzo Spada.

In riferimento all’audizione dello scorso 5 dicembre, abbiamo avuto modo di intervistare il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Rino La Mendola, che ha partecipato come rappresentante e Coordinatore del Tavolo “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche (RPT).

RPT che ha anche presentato un documento con le osservazioni degli addetti ai lavori per il settore “Servizi di Architettura e Ingegneria”. Di seguito la nostra intervista la vicepresidente La Mendola.

Quali sono le osservazioni di maggiore rilievo poste nel corso dell’audizione?

Intanto, abbiamo rilevato una serie di criticità derivanti dalla trasposizione del testo del DPR n. 207/2010 al nuovo regolamento, anche per dispositivi che risultano superati dal codice dei contratti in vigore. Ad esempio, al di là delle nostre note posizioni politiche contrarie all’appalto integrato, questa procedura viene prevista anche sulla base di un progetto preliminare, peraltro oggi sostituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. In merito, credo che si tratti di un mero refuso, da eliminare nella stesura del testo definitivo, in quanto il regolamento non può certamente stabilire procedure in contrasto con il codice, il quale prescrive che, nell’appalto integrato, i lavori devono essere affidati sulla base di un progetto definitivo (art.59 c.1 bis) e solo “nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori”.

Avete rilevato altri refusi o altre criticità dovute alla trasposizione del DPR 207/2010 nel testo del nuovo regolamento?

Certo. Ad esempio, viene rilanciato il fatturato quale elemento principale per la dimostrazione dei requisiti economico-organizzativi. In tal senso va ricordato che l’art. 83 comma 4 lettera c) prevede che tali requisiti possano essere dimostrati con “un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” e quindi con il possesso di un’adeguata polizza, che peraltro tutti i professionisti devono stipulare ai sensi dell’art.5 del DPR 137/2010. Va ricordato, inoltre che il comma 5 dello stesso art. 83 del codice prescrive che l’eventuale ricorso al fatturato deve essere adeguatamente motivato dalla stazione appaltante. Sempre nell’ambito del tema delle polizze, abbiamo rilevato un’altra criticità nell’art. 232, che riprendendo i contenuti dell’art. 269 del DPR 207/2010, prescrive per i professionisti la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale specifica per l’attività oggetto di affidamento (la cosiddetta polizza Merloni). Tale prescrizione, che fa peraltro riferimento ad una norma già abrogata (l’art. 111 del D.Lgs. 163/2006), è superata dall’obbligo, già esistente in capo ai professionisti, di dotarsi della polizza assicurativa a cui facevo cenno prima. Altri refusi riguardano l’espletamento delle gare con un reiterato riferimento a “buste” e “plichi” superati dai sistemi informatici oramai obbligatori oppure agli affidamenti diretti che, nel testo del nuovo regolamento (art. 230 comma 2), non fanno riferimento, come sarebbe corretto, all’art. 36 comma 2 lettera a) del codice, ma alla Parte I, Titolo III.

Dal punto di vista delle “politiche professionali”, promosse dalla Rete delle Professioni Tecniche, avete rilevato criticità particolari?

Certamente sì. Ad esempio, abbiamo proposto una maggiore attenzione ai concorsi di progettazione, suggerendo l’introduzione di un capitolo specifico in modo da seguire l’impostazione della norma di rango primario (il codice), che ha riservato al tema un intero Capo. Nel merito, abbiamo anche suggerito l’introduzione degli elementi necessari per definire i lavori di particolare rilevanza di cui all’art. 23 comma 2 del codice, riprendendo i contenuti delle linee guida Anac n. 3, punto 5.1.4 lettera d).

Per quanto riguarda gli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e di rispettare i principi dell’equo compenso, abbiamo proposto l’introduzione di misure calmieranti dei ribassi, come ad esempio la formula bilineare per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo e la riparametrazione dei punteggi attribuiti a ciascun criterio di valutazione, riprendendo peraltro il contenuto delle linee guida emanate dall’ANAC. Inoltre, abbiamo stigmatizzato il mantenimento del limite temporale di 10 anni per la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, richiesti ai partecipanti alle procedure di affidamento di SAI, in quanto ciò alimenta una decisa chiusura del mercato ai professionisti che non hanno avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni, con conseguente forte limitazione della concorrenza. Per superare tale criticità, abbiamo proposto di eliminare ogni valutazione temporale di esperienze curriculari, puntando sul principio introdotto dallo stesso codice nell’Allegato XVII, Parte II, lettera ii) e sulla formazione obbligatoria continua, quale strumento per tenere costantemente aggiornato il professionista, che non ha avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni. Siamo tornati anche sull’opportunità che il regolamento preveda l’obbligo di iscrizione all’Ordine professionale da parte dei dipendenti che svolgono funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, progettista, direttore dei lavori e collaudatore, nella consapevolezza che chiunque rivesta ruoli così importanti, a prescindere dal fatto di svolgerli nella qualità di libero professionista o di pubblico dipendente, debba rispettare le norme di deontologia professionale e debba essere costantemente aggiornato.

È stato più volte annunciato dal Ministro De Micheli che il Regolamento sarà pronto entro il 15 dicembre. Crede che ciò sia possibile?

Non credo che ciò sia possibile, di certo non è auspicabile! Si tratta di un importante strumento attuativo del codice, che non può essere pubblicato se non dopo una attenta revisione complessiva, finalizzata a superare i limiti del testo, rilevati dagli addetti ai lavori.

In audizione abbiamo proposto un nostro contributo per la redazione degli emendamenti necessari a superare le criticità rilevate, ma i tempi non possono essere certamente questi.

Ringraziando il vicepresidente La Mendola, lasciamo come sempre a voi ogni commento.

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A cura di Ing. Gianluca Oreto



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