Sino al 1999, nel campo delle Opere Pubbliche il riferimento è
stato il Regolamento n. 350/1895 in vigore sino
all’emanazione del Regolamento n. 554/1999 del
quale abbiamo assistito alla nascita. Poi sono arrivati
il Regolamento n. 554/1999 e
il Regolamento n. 207/2010, che abbiamo
analizzato e commentato nel dettaglio, e
siamo rimasti un po’ spaesati quando con il nuovo D.Lgs. n. 50/2016 (c.d.
Codice dei contratti) il Governo decise di far sparire le
norme regolamentari sui lavori pubblici per sostituirle con linee
guida ed altri provvedimenti (alcuni dei quali definiti con il
termine anglossassone “soft law”). Per
questo motivo, non potevamo che essere soddisfatti delle
modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019 (c.d.
Sblocca Cantieri) e dell'idea di riavere un vero
Regolamento che, considerati i tempi abbastanza stretti, non
avrebbe potuto che riferirsi al previgente Regolamento n.
207/2010.
Tra sabato e domenica, dopo aver scritto nelle settimane passate
alcuni articoli sul nuovo Regolamento per il quale il 5 dicembre scorso c’è stata un’audizione
dei soggetti interessati avevamo deciso di riprendere
le fila del libro di direzione dei lavori per riallinearlo al nuovo
Regolamento ed abbiamo focalizzato l'attenzione sulla Parte
II, Titolo VII e Titolo
VIII che riguardano, rispettivamente, l’esecuzione
dei lavori e la contabilità dei lavori e,
come sempre in questi casi, abbiamo realizzato un testo a
fronte a due colonne in cui nella colonna di sinistra sono
stati inseriti gli articoli del nuovo Regolamento e nella colonna
di destra i corrispondenti articoli del previgente Regolamento n.
207/2010.
Soltanto così siamo riusciti a trovare quello che non pensavamo
fosse possibile cioè che è stato portato in audizione un testo,
ancora in embrione, che sconta il fatto di un copia-incolla mal
realizzato e con molteplici errori sia di forma che di sostanza
che, qui di seguito, elenchiamo relativamente ad alcuni degli
articoli dal 141 al 167.
- L’articolo 142 rubricato “Ufficio della
Direzione dei lavori” del nuovo Regolamento richiama, di
fatto, quanto contenuto nell’articolo 148 del previgente
Regolamento n. 207/2010 dimenticando gli assistenti con funzioni di
direttore operativo o di ispettore di cantiere. Forse più che di
una dimenticanza si tratta di una specifica volontà tanto che nel
nuovo Regolamento non c’è traccia degli articoli 149 e
150 rubricati rispettivamente “Direttori
operativi” e “Ispettori di cantiere” del previgente
Regolamento n. 207/2010. Ma c’è di più, perché mentre il nuovo
Regolamento dimentica di riproporre i citati articoli 149 e 150 del
previgente Regolamento n. 207/2010, all’articolo 149, comma
1 del nuovo Regolamento si legge testualmente “Con
riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei
lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di
cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:” e
all’articolo 157, comma 2, sempre del nuovo
Regolamento si legge testualmente “I diversi documenti
contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai
direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo
delegati,”. Tra l’atro c’è da precisare che, anche, il
D.M. 17 giugno 2016 (nuovo Decreto parametri),
nella Tabella relativa ai parametri per la fase prestazionale
relativa alla “Direzione dell’esecuzione” sono previste particolari
coefficienti sia per i “Direttori operativi” che per gli “Ispettori
di cantiere.
- Con l’articolo 146 del nuovo Regolamento viene
reintrodotta “L’attestazione dello stato dei luoghi”
propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente. Il
citato articolo 146, in pratica, richiama l’articolo 106
del previgente Regolamento n. 207/2010 dimenticando, però
di inserire all’interno dell’attestazione la dichiarazione sulla
“realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori”. Salta, anche, la dichiarazione
congiunta del RUP e dell’esecutore dei lavori sul permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori
prevista al comma 3 del previgente articolo 106 senza il quale non
era possibile procedere alla stipulazione del contratto o alla
consegna dei lavori. È lecito chiedersi il
perché.
- L’articolo 147 rubricato “La consegna dei
lavori” del nuovo Regolamento contiene parte degli
articoli 153, 154, 155, 157 e 156 del previgente
Regolamento n. 207/2010. In pratica in un unico articolo vengono
inserite le norme relative a “Giorno e termini per la
consegna”, “Processo verbale di consegna”,
“Differenze riscontrate all’atto della consegna”,
“Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata
consegna dei lavori” e “Consegna di materiali da un
esecutore ad un altro”. Probabilmente nella foga di voler
comprimere il numero di articoli si è utilizzato un sistema che,
però, contravviene, a nostro avviso, alle “Regole e
Raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi” (Senato della Repubblica - Edizione Maggio 2001)
riunendo in un unico articolo fattispecie che devono avere
differenti rubriche poiché hanno differenti contenuti.
- Anche nell’articolo 157 rubricato
“Tipologia dei documenti contabili” del nuovo Regolamento
sono inseriti gli articoli 181, 197 e 198 del
previgente Regolamento n. 207/2010 rubricati, rispettivamente
“Elenco dei documenti amministrativi e contabili”,
“Contabilizzazione separata dei lavori” e “Lavori
annuali estesi a più esercizi”. Anche in questo caso come nel
caso precedente è stato realizzato un eterogeneo articolo
156 la cui rubrica non rispetta il contenuto dell’articolo
stesso e, quindi, contravviene alle Regole e Raccomandazioni già
indicate al precedente punto.
- Analogo problema a quello dei due articoli precedenti,
nell’articolo 159 rubricato “Libretti di
misura” del nuovo Regolamento che contiene, con necessarie
modifiche, gli articoli 183, 184, 185 e 186 del
previgente Regolamento n. 207/2010, rubricati rispettivamente
“Libretti di misura dei lavori e delle provviste”,
“Annotazione dei lavori a corpo”, “Modalità della
misurazione dei lavori” e “Lavori e somministrazioni su
fatture”.
- Segnaliamo, pur ultimo, anche l’articolo 164
rubricato “Liste settimanali” del nuovo Regolamento in cui
è riportato, di fatto, l’articolo 187 rubricato
“Liste settimanali delle somministrazioni” del previgente
Regolamento n. 207/2010. Orbene, in tale articolo si assiste ad un
fenomeno apposto a quello segnalato ai precedenti punti 3, 4 e 5 e
gli unici due commi presenti nel previgente articolo 187
vengono scompattati in 4 con il comma 3 che non ha alcun senso
compiuto.
Non ci resta che sperare in meglio (non sarebbe molto difficile)
ed attendere con pazienza un testo che non abbia le
approssimazioni di un copia-incolla, probabilmente mal controllato
e non corretto.
In
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A cura di arch.
Paolo Oreto
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