19/12/2019
Poche novità e tante conferme, la Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato le detrazioni fiscali in scadenza a fine 2019 (ecobonus e bonus ristrutturazioni) e inserito nel nostro ordinamento il bonus facciate, il cui funzionamento sarà meglio definito nei prossimi mesi con i necessari provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Ma andiamo con ordine. Con il voto di fiducia dello scorso 17 dicembre, l'aula del Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostituivo del ddl di Bilancio che inizierà il suo percorso alla Camera il prossimo 22 dicembre con la consapevolezza che, considerati i tempi ristretti, anche il secondo ramo del Parlamento voterà la fiducia su un testo ormai definitivo.
Per quanto concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare. L'agevolazione potrà continuare ad essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e dovrà essere suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:
La Legge di Bilancio conferma per il 2020 anche il c.d. bonus mobili che prevede un detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Confermato anche il c.d. ecobonus che prevede una detrazione dal 50 all'85% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Interventi ammessi all'agevolazione sono:
Di seguito il dettaglio della detrazione applicabile per i suddetti interventi.
Una novità anticipata sin dalla prima bozza della Legge di Bilancio è il c.d. bonus facciate che prevede per il 2020 una detrazione pari al 90% delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. In attesa di maggiori chiarimenti operativi da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Legge di Bilancio specifica che nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Resta ferma al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire di un bonus del 50% per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (c.d. Sismabonus).
Non è rientrato nella Legge di Bilancio, ma è quasi certo che la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. bonus verde), verrà confermata all'interno dell'ormai consueto decreto milleproroghe di fine anno.
Ricordiamo che la misura, introdotta per la prima volta nella Legge di Bilancio per il 2018, prevede una detrazione del 36%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, da calcolare su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti criteri e procedure per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it