23/12/2019
Abbiamo sovente criticato l'applicazione compulsiva ed ossessiva
del principio di rotazione negli appalti. Un
principio che costutuisce una semplice foglia di fico al
mascheramento dell'enorme libertà di azione concessa alle
amministrazioni, abilitate a reperire il contraente senza nessuna
garanzia concorrenziale, il cui unico frutto è l'insorgere di un
immane contenzioso giudiziario, oltre alla complicazione spaventosa
delle procedure, pur definite "semplificate" (leggi articolo).
Pur prendendo atto che attualmente la giurisprudenza
amministrativa, specie del Consiglio di stato, si attesta in
maggioranza verso una lettura estremamente rigorosa e radicale del
principio di rotazione, cominciano ad affiorare sempre più
di frequente sentenze di Tar capaci, finalmente, di una lettura
meno estrema e più aderente alla realtà ordinamentale.
Si tratta della sentenza del Tar Marche, Sezione I, 20.11.2019, n.
707, che inanella una serie molto precisa e chiara di
considerazioni, poste a dare una visione che trasformi la rotazione
da un mostro giuridico ad uno strumento, certo, di dubbia utilità,
ma quanto meno governabile:
Il Tar conferma quanto da sempre si è sostenuto in queste
pagine: il principio di rotazione è un aggravamento
procedurale, poco sensato, introdotto dal legislatore
interno.
Che, per altro, serve davvero a poco, oltre che a complicare le
cose. Poniamo, infatti, che tale principio debba davvero applicarsi
pedissequamente, senza nemmeno tenere conto delle condivisibili
osservazioni del Tar Marche. Non si deve dimenticare quanto
forte sia la criminalità organizzata in Italia e quanto
condizionabili siano le amministrazioni pubbliche. E'
proprio così difficile capire che mediante mezzi di corruzione e
coartazione, dietro la rotazione di molte aziende negli inviti e
negli affidamenti senza vera e propria gara, possa esservi sempre
lo stesso gruppo di controllo, che periodicamente cambia le teste
di legno alla guida delle imprese e ragione sociale, ma mantenendo
costantemente le redini dell'appalto? E' proprio così difficile
rilevare la contraddizione insanabile tra norme del codice poste a
consentire affidamenti senza gara, con richiesta di meri preventivi
a tre o pochissime ditte, e la normativa anticorruzione, tutta
impostata - condivisibilmente - alla riduzione del rischio
corruttivo insito, per gli appalti, proprio nelle procedure senza
gara? E perchè il MePa o simili mercati regionali non possono
essere considerati di per sè mercati sufficientemente ampi per la
concorrenza?
L'osservazione del Tar Marche che finalmente evidenzia come il
principio di rotazione sia una creazione di diritto interno, viste
le molte incongruenze di esso e l'estrema conflittualità che ha
innescato, dovrebbe solo portare ad una conclusione:
abolire tale principio, eliminare ogni previsione che
consenta di affidare senza gara o con un numero limitatissimo di
concorrenti e semplificare davvero il sottosoglia semplicemente
eliminando oneri eccessivi di pubblicità (che nell'era di
internet sono un orpello davvero ingiustificabile) oppure
ammettendo espressamente che gare aperte a tutti gli operatori
iscritti nel MePa e in mercati simili soddisfano più che ampiamente
il principio di concorrenza, questo sì di derivazione comunitaria,
la cui attuazione non può portare mai ad escludere a priori il
precedente affidatario.
Tratto da luigioliveri.blogspot.com