Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019 è stata
pubblicata la legge 12 dicembre 2019, n. 156
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti
per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso
nei territori colpiti da eventi sismici”.
L’originario provvedimento nel corso dei passaggi parlamentari
ha ampliato gli originari 10 articoli nei
seguenti:
- Art. 1 - Modifiche all’articolo
1del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 1-bis - Modifica all’articolo
2del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 1-ter - Modifiche all’articolo 3del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 2 - Modifiche agli
articoli 6 e 14del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189
- Art. 2-bis - Modifica all’articolo
6del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 2-ter - Modifica all’articolo
8del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 3 - Introduzione
dell’articolo 12 -bisnel decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189
- Art. 3-bis - Programmi
straordinari di ricostruzione
per i territori dell’Italia centrale
maggiormente colpiti dal sisma del 2016
- Art. 3-ter - Regolarizzazione
delle domande di concessionedei
contributi
- Art. 3-quater - Modifica
all’articolo 15del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 3-quinquies - Modifica
all’articolo 16del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 3-sexies - Ambito di
applicazione dell’articolo 17 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 3-septies - Modifica all’articolo 19 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 4 - Urgente rimozione
di materiali prodottia seguito di eventi sismici
- Art. 4-bis - Modifica all’articolo 31del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Art. 5 - Estensione al territorio dei comuni
del cratere della misura a favore dei
giovani imprenditori nel Mezzogiorno,
denominata «Resto al Sud»
- Art. 5-bis - Incentivi per
l’insediamento nei piccoli comuni colpiti
da eventi sismici
- Art. 6 - Estensione dei
contributia comuni colpiti dal sisma
- Art. 7 - Modifiche agli
articoli 4 e 34del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189
- Art. 8 - Proroga di termini
- Art. 9 - Misure e interventi finanziari a
favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del
cratere
- Art. 9-bis - Proroga della vita tecnica degli
impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e
Marche
- Art. 9-ter - Modifica all’articolo
24 -ter del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 9-quater - Modifiche
all’articolo 94 -bis del
testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
- Art. 9- quinquies - Modifica
all’articolo 3del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
- Art. 9-sexies - Deroghe alla
disciplina recata dall’articolo 9del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
- Art. 9-septies - Modifica
all’articolo 11del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
- Art. 9-octies - Modifiche
all’articolo 3del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
- Art. 9-novies - Modifica
all’articolo 3 -bis del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113
- Art. 9-decies - Modifiche
all’articolo 18 -bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189
- Art. 9-undecies - Modifiche
all’articolo 18 -bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
- Art. 9-duodecies - Modifica
all’articolo 3del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
- Art. 9-terdecies - Modifiche
all’articolo 2 -bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148
- Art. 9-quaterdecies - Modifica
all’articolo 18 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109
- Art. 9-quinquiesdecies - Modifica
all’articolo 19del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109
- Art. 9-sexiesdecies - Modifica
all’articolo 21 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109
- Art. 9-septiesdecies - Introduzione
dell’articolo 24 -bis del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109
- Art. 9-duodevicies - Modifiche all’articolo
26del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
- Art. 9-undevicies - Modifica
all’articolo 30del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109
- Art. 9-vicies - Modifica
all’articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109
- Art. 9-vicies semel - Modifica
all’articolo 1, commi 606 e 614,della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Art. 9-vicies bis - Modifiche al decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32
- Art. 9-vicies ter - Programma di
interventi nei centri storicidei comuni del
cratere del sisma del 2009
- Art. 9-vicies quater - Proroga
della sospensione dei mutuiper il sisma del
20 e 29 maggio 2012
- Art. 9-vicies quinquies - Proroga
dell’esenzione dall’IMU per i fabbricatidei
comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
- Art. 9-vicies sexies - Proroga
della sospensione dei mutui dei
privatisu immobili inagibili
- Art. 9-vicies septies - Nomina di
segretari comunali di fascia superiorenei
comuni colpiti dagli eventi sismici
- Art. 9-duodetricies - Disposizioni urgenti per
il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 2016
- Art. 9-undetricies - Destinazione
al Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate delle somme
versate dalla Camera dei deputati al
bilancio dello Stato
- Art. 9-tricies - Restauro del
patrimonio artistico presso i depositidi
sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016
- Art. 9-tricies semel - Sospensione
dell’incremento delle tariffe di pedaggio
delle autostrade A24 e A25
Si tratta di oltre 50 articoli che introducono
molteplici integrazioni e modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 e ad altri decreti-legge relativi ai territori
colpiti da eventi sismici.
Tra l’altro nel provvedimento è inserito anche l’articolo
9-tricies semel con cui viene definita la
sospensione dell’incremento delle
tariffe di pedaggio delle autostrade
A24 e A25.
Confermate le norme per la semplificazione e accelerazione della
ricostruzione privata che prevedono il coinvolgimento dei
professionisti.
In particolare, dopo la definizione di un provvedimento che
individui i limiti di importo per interventi di riparazione,
ripristino e ricostruzione degli immobili privati, gli Uffici
speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione
del soggetto richiedente al momento della presentazione della
domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del
contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata
alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne
certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica,
compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base
dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso
professionista nei limiti del costo ammissibile.
Se gli interventi necessitano dell’acquisizione di pareri
ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli
ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette
regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede
la convocazione della Conferenza regionale, convocata dall’Ufficio
Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta
richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata
richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del
professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali
e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree
o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree
protette regionali, e l’autorizzazione sismica nonché, ove occorra,
i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di
costruire o del titolo unico.
A cura di Redazione
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