Offerte anomale: Dal Consiglio di Stato due sentenze cautelari diametralmente opposte

27/12/2019

Sulle Offerte anomale due Ordinanze del Consiglio di Stato che a distanza di 1 giorno danno due soluzioni diametralmente opposte. Si tratta:

Si tratta, quindi, di due sentenze che, seppur cautelari, sono diametralemnte opposte.

Entrando nel dettaglio è possibile affermare che con l’Ordinanza del Consiglio di Stato 19 dicembre 2019, n. 6294, i giudici di Palazzo Spada accolgono l’istanza cautelare e sospendono l’esecutività della sentenza del TAR Brescia 22 novembre 2019, n. 1007 perché, ad un esame proprio della fase cautelare, “le ragioni a fondamento dei motivi di appello appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento, per essere il valore da detrarre di cui all’art. 97 comma 2, lett. d) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 un numero percentuale, e che per questo è necessario mantenere la res adhuc integra fino alla adozione della decisione di merito; aggiunto, altresì, che l’effetto naturale della sospensiva retroagisce al momento della proposizione della domanda e travolge tutti gli atti che siano stati medio tempore adottati”.

Precisiamo che il TAR di Brescia aveva accolto il ricorso che una impresa aveva predisposto, tra l’altro, per l’annullamento relativo all’aggiudicazione definitiva di una gara e del verbale con cui la stazone appaltante aveva determinato la soglia di anomalia per il fatto che l’amminisrazione comunale stessa aveva determinato tale soglia di anomalia adeguandosi all’impostazione condivisa dal MIT e dall’ANAC che, di fatto,

In maniera diametralmente opposta, con l’Ordinanza del Consiglio di Stato 20 dicembre 2019, n. 6345, viene accolta l’istanza cautelare per la riforma della sentenza breve del TAR Marche 7 otobre 2019, n. 622 ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Aggiungiamo che il TAR Marche aveva respinto il ricorso che una impresa aveva predisposto per l’annullamento relativo all’aggiudicazione definitiva di una gara in cui la stazione appaltante aveva determinato la soglia di anomalia; nella sentenza è precisato che: “da una esegesi della let. d) del comma 2 del novellato art. 97 Codice appalti che tenga debitamente conto delle nozioni e dei concetti propri della matematica, si desume che:

  • “decrementare” un numero di un “valore percentuale” significa calcolare il valore assoluto a cui corrisponde quella determinata percentuale e sottrarre tale valore al numero di partenza (ad esempio, decrementare 100 del “valore percentuale” 20% significa calcolare a quanto corrisponde il 20% di 100 e poi sottrarre tale numero a 100);
  • la “prima soglia di anomalia” che viene calcolata ai sensi della let. c), seppure graficamente espressa come se fosse una percentuale (il che si giustifica per il fatto che essa è la media di ribassi percentuali sui prezzi a base di gara incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi ed è dunque graficamente connotata dal simbolo ”%”) in questo senso va intesa come un numero assoluto, rispetto al quale va operato il “decremento”;”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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