30/12/2019
Le opere pubbliche, anche se realizzate a spese del privato, devono seguire le norme dettate dal Codice dei contratti. A questo risultato arriva l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera n. 1151 dell’11 dicembre 2019 avente ad oggetto “Realizzazione e successiva donazione dei lavori di adeguamento sismico scuola elementare centro urbano in Comune di Rocca di Papa”.
La delibera fa seguito ad uno specifico esposto inviato all’ANAC nel quale si paventavano criticità significative riconducibili a due atti dell’amministrazione comunale di Rocca di Papa approvanti uno schema di convenzione tra l’Amministrazione medesima e la San Giovanni Bosco Arpa Foundation, con la quale quest’ultima Fondazione si impegna nella “realizzazione e successiva donazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare del centro urbano, nel comune di Rocca di Papa.”.
L’ANAC, nella determinazione, ha precisato, preliminarmente, che gli elementi in atti e l’esame delle controdeduzioni a firma del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Rocca di Papa consentono di confermare, innanzitutto, la riconducibilità della fattispecie in esame ai disposti di cui all’art. 20 del d.lgs. 50/2016, risultando, di fatto, i “ lavori di adeguamento sismico della scuola elementare del centro urbano, nel comune di Rocca di Papa” un’opera pubblica realizzabile con spese a carico del privato, come peraltro dichiarato dal medesimo funzionario responsabile del Comune. Alla luce di tale evidenza e sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali acquisiti in sede istruttoria risultano parimenti manifeste e confermabili le carenze istruttorie già rilevate in sede di avvio procedimentale ritenendosi, lo schema convenzionale approvato dall’Amministrazione, avente ad oggetto “Convenzione per la realizzazione e successiva donazione dei lavori di adeguamento sismico scuola elementare centro urbano, nel comune di Rocca di Papa”, generico nell’individuazione degli impegni assumibili dalle parti e privo degli elementi essenziali, molti dei quali specificatamente indicati nell’art. 20 del Codice dei Contratti.
In conclusione, l’ANAC ha deliberato:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it