Da domani entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza
superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli
appalti pubblici.
Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tali
soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione
europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31
ottobre 2019. Si tratta in particolare del:
- Regolamento delegato (UE)
2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato (UE)
2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e
lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato (UE)
2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori
e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato (UE)
2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la
direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e
lavori.
I 4 regolamenti, che entreranno in vigore l'1 gennaio 2020,
hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare
le nuove soglie sono:
Nei settori ordinari
- euro 5.350.000 per gli
appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 per gli appalti
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che
sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se
gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa,
questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell’allegato VIII;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel
settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti
non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno
importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Nei settori speciali:
- euro 5.350.000 per gli
appalti di lavori;
- euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno
importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato
IX.
A cura di Redazione
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