03/01/2020
Tra le più importanti novità fiscali contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) vi è senz'altro la nuova agevolazione prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate).
Un'agevolazione anticipata dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomini, che ha superato tutti i passaggi parlamentari per entrare ufficialmente in vigore a partire dall'1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Entrando nel dettaglio, il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere utilizzato "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020", i lavori che potranno godere dell'incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.
La Legge di Bilancio per il 2020 definisce le modalità per fruire della nuova detrazione, ovvero in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. In attesa di maggiori dettagli da parte dell'Agenzia delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in merito), per usufruire della detrazione sarà certamente necessario:
Come previsto per le altre agevolazioni fiscali (ristrutturazioni edilizie ed ecobonus), occorrerà conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia (per le ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione energetica (ecobonus), il bonus facciate è ammesso esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):
si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
Restiamo in attesa della guida dell'Agenzia delle Entrate che entri nel dettaglio (come già fatto per le ristrutturazioni edilizie, l'ecobonus, il sismabonus e il bonus mobili).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it