Con la pubblicazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d.
Legge di Bilancio per il 2020) è stata confermata una
agevolazione, prevista per la prima volta nel 2002 con la Legge n.
448 del 28/12/2001 e prorogata di anno in anno, per la
rideterminazione del costo di acquisto dei terreni
edificabili al fine di ridurre l’eventuale plusvalenza in
caso di cessione dello stesso.
- La
proroga con la nuova aliquota
- Condizioni di
ammissibilità
- Perizia
di stima
- Alcuni
chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 1, commi 693 e 694 della Legge di Bilancio per il 2020
prevede, infatti, la proroga dei termini previsti all’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. In
particolare, viene prevista una nuova finestra temporale che va
dall'1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per la rideterminazione del
valore di acquisto dei terreni edificabili, con l'applicazione di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
pari all'11%.
In questo modo, effettuata la rivalutazione, in caso di cessione
del terreno ad un prezzo superiore, si assumerà come costo di
acquisto quello della rivalutazione (incrementato delle spese
sostenute per la perizia giurata) che verrà utilizzato per la
tassazione delle eventuali plus valenze.
Come previsto dai numerosi chiarimenti arrivati in questi anni
dall'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire dell'agevolazione è
necessario che:
- il terreno sia in possesso alla data dell'1 gennaio 2020;
- la perizia di stima sia effettuata entro il 30 giugno
2020;
- il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato in
un'unica soluzione entro l'1 luglio 2020 oppure in 3 rate annuale
di pari importo (la prima entro l'1 luglio 2020, la seconda entro
il 30 giugno 2021 e la terza entro il 30 giugno 2022; alla seconda
e terza rata vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo).
Il nuovo valore del terreno dovrà essere calcolato sulla base di
una perizia giurata di stima, come previsto
all'art. 7, comma 1 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, redatta
da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri,
dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e
dei periti industriali edili.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 47/E del 24 ottobre 2011, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito alla rideterminazione del
valore dei terreni. In particolare:
- le perizie possono essere presentate per la asseverazione,
oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli
uffici dei giudici di pace e presso i notai;
- è necessario che la redazione e il giuramento della perizia
siano antecedenti alla cessione del bene, in quanto al fine della
determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere
indicato nell’atto di cessione dello stesso;
- il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della
prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente
l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della
plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può
richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata;
- l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente
obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il
versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in
caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo
valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze
di cui all’articolo 67 del TUIR;
- coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta
ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di
determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della
cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del
valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta
pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad
effettuare i versamenti successivi.
A cura di Redazione
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