07/01/2020
La disciplina del regime forfetario, riservato alle persone
fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che
nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (articolo 1,
commi da 54 a 89, legge 190/2014), è stata oggetto di
alcune modifiche a opera della legge di bilancio 2020 (articolo 1,
comma 692, legge 160/2019).
In particolare, sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la
relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre
quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, da 1,4
milioni a meno di 1,1 milioni:
Pertanto, alla luce delle novità ora introdotte, dal 2020, per applicare il regime forfetario, è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti di accesso, da verificare rispetto all’anno precedente:
Invece, il nuovo elenco delle esclusioni comprende:
Oltre alle due novità circa i requisiti di accesso e le cause di
esclusione, la legge di bilancio ha anche introdotto un
regime premiale per incentivare l’applicazione
delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica,
adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono esonerati
(articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È,
infatti, previsto che per questi ultimi, nel caso in cui vi
aderiscano e abbandonino completamente la modalità cartacea
mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli
avvisi di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto
di un anno, da cinque a quattro.
Inoltre, è stato puntualizzato che il reddito assoggettato al
regime forfetario deve essere sempre conteggiato nel
reddito complessivo per determinare, tra l’altro, la
condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di
famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi
posseduti (articolo 13, Tuir), le detrazioni per canoni
locativi (articolo 16, Tuir). Più in generale, rileva
tutte le volte in cui le norme fanno riferimento, per la spettanza
o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o benefici, anche diversi
da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio
l’Isee. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo
è collegato un beneficio, come nel caso delle detrazioni per le
erogazioni liberali a favore delle associazioni senza scopo di
lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che spettano entro
il limite del 2% del reddito complessivo.
Un’ultima novità, di segno positivo, per i contribuenti in regime
forfetario dovrebbe discendere dalle disposizioni contenute nei
commi da 184 a 197 della legge di bilancio, con i quali, in luogo
della proroga per le discipline dell’iper e del super ammortamento,
è stato istituito un nuovo credito d’imposta per gli investimenti
in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. È, infatti,
previsto che possono accedere al bonus tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato, a prescindere, tra l’altro, dal regime
fiscale di determinazione del reddito (comma 186).
Pertanto, quelle in regime forfetario, che per le particolari
modalità di determinazione del reddito non potevano fruire della
maggiorazione delle quote di ammortamento riconosciuta dalle
precedenti discipline agevolative, potranno invece fruire del nuovo
credito d’imposta. Inoltre, il bonus per i beni materiali non ad
alto valore tecnologico spetta anche per gli investimenti fatti da
esercenti arti e professioni (comma
194).
È il caso, infine, di segnalare che il comma 691 della legge di bilancio 2020 ha abolito la disposizione dettata dalla quella 2019 (articolo 1, commi da 17 a 22, legge 145/2018), che aveva istituito, a decorrere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni: se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro, ragguagliati ad anno, avrebbero potuto applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato ordinariamente, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l’aliquota del 20 per cento.
A cura dell’Agenzia delle Entrate