08/01/2020
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha confermato la disciplina del regime forfetario, riservato alle partite iva (imprese e liberi professionisti) con reddito non superiore a 65mila euro, ma anche previsto nuovi limiti e requisiti di accesso che consentiranno la corretta programmazione fiscale per l'anno in corso.
Tralasciando l'aspetto della programmazione dell'anno fiscale per imprese e liberi professionisti, per la quale i governi dell'ultimo ventennio non ha mai mostrato alcun rispetto (n.g.o. una qualsiasi persona che lavora non dovrebbe conoscere esattamente le regole almeno 6 mesi prima dell'inizio del gioco in modo da pianificare al meglio ogni strategia?), l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio apporta alcune modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il nuovo regime forfetario, già operativo dall'1 gennaio 2019, è riservato a professionisti e partite IVA che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi e prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start up).
Nel caso di adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più valorizzare l'IVA in fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco entro il 28 febbraio 2020.
Come già scritto, il Regime Forfetario 2020 può essere scelto da professionisti e partite IVA con:
Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario:
Oltre a variare requisiti di accesso e cause di esclusione del Regime Forfetario 2020, l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio apporta diverse altre modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come l'introduzione di regime premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È, infatti, previsto che per questi ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto da cinque a quattro anni.
La Legge di Bilancio puntualizza che il reddito assoggettato al regime forfetario deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per determinare, tra l’altro, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti, le detrazioni per canoni locativi. Più in generale, rileva tutte le volte in cui le norme fanno riferimento, per la spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o benefici, anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio l’ISEE. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo è collegato un beneficio, come nel caso delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle associazioni senza scopo di lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che spettano entro il limite del 2% del reddito complessivo.
Il comma 691 della Legge di Bilancio 2020 ha abolito la disposizione dettata dalla quella 2019 (articolo 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018), che aveva istituito, a decorrere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni: se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro, ragguagliati ad anno, avrebbero potuto applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato ordinariamente, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l’aliquota del 20%.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it