Sono entrate in vigore l'1 gennaio 2020 le nuove soglie di
rilevanza valide per il biennio 2020-2021 superate le quali trova
applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
- Soglie Appalti 2020:
Le direttive UE modificate
- Soglie Appalti 2020:
le nuove soglie UE
- Soglie Appalti 2020:
le nuove soglie UE nei settori ordinari
- Soglie Appalti 2020:
le nuove soglie UE nei settori speciali
- Soglie Appalti 2020:
le nuove soglie UE per le concessioni
- Soglie Appalti 2020:
le nuove soglie UE nei settori della difesa e della
sicurezza
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L
279/23 dei Regolamenti UE nn.
1827,
1828,
1829 e
1830 sono stati infatti modificate le soglie relative
alla:
-
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (per
quanto riguarda le soglie delle concessioni);
-
direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE (per quanto riguarda le soglie degli appalti di
forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione);
-
direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (per quanto riguarda
le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di
progettazione);
-
direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio 13 Luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure
per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di
servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante
modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (per quanto
riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e
lavori).
Con la modifica delle suddette direttive, come previsto
dall'art. 35, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti), sono aggiornate anche le soglie indicate nello
stesso articolo ai commi 1 e 2. In particolare le nuove soglie
sono:
- euro 5.350.000 per
gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 per
gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate
nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore
della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel
settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti
non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno
importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
- euro 5.350.000 per
gli appalti di lavori;
- euro 428. 000 per gli appalti di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato
l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi,
per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all’allegato IX.
Viene anche modificato l'art. 10 del D.Lgs.
n.208/2011 recante "Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"
- 428.000 euro per i contratti di forniture e di
servizi;
- 5.350.000 euro per i contratti di lavori.
A cura di Redazione
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