13/01/2020
L'art.1, comma 51 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha previsto un contributo agli enti locali a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
In particolare, sono stati stanziati dei contributi soggetti a rendicontazione nel limite di:
per un totale di 2.783 milioni di euro.
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione del contributo è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
In riferimento ai suddetti interventi, possono richiedere il contributo:
Gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
La richiesta deve contenere:
Qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di edifici pubblici, l’ente dovrà dichiarare di averne la proprietà o il possesso.
Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di 3 richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify (leggi articolo).
Una volta completato l’inserimento dei dati si accede ad una ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 (.P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e dal RAPPRESENTANTE LEGALE, quindi l’ente provvederà a caricare sulla piattaforma TBEL il predetto file. Nella predetta "AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati", all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati, possono essere consultate le F.A.Q. relative al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l’apposito manuale.
Come prescritto dalla Legge di Bilancio non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP i documenti contabili riferiti al rendiconto 2018. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati. Tali enti per poter procedere nella compilazione devono, comunque, dichiarare nella certificazione, con la spunta della relativa casella, l’avvenuto adempimento alla banca dati BDAP anche se non tenuti come previsto dalla richiamata normativa.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2018 alla banca dati BDAP, si precisa che verranno verificati, ai fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a:
Non saranno considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati.
Al fine di classificare correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP) e stilare la graduatoria di assegnazione dei contributi:
Nel caso dovessero essere rilevati degli errori (es. trascrizione del CUP) e vi fosse necessità di rettificare il dato già trasmesso, l’ente può produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (dopo aver annullato la precedente comunicazione), attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020.
A partire dal 16 gennaio 2020 non sarà più possibile sanare la certificazione trasmessa qualunque sia la natura dell’errore rilevato. In merito alla compilazione di alcuni campi della certificazione di richiesta del contributo in esame:
L’ente locale beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro 3 mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it