L’
Inail con una nota prot. 7156, recante “Legge 3 agosto
2007 n. 123 - Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale
delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”, datata 12 settembre
ed indirizzata a tutte le strutture centrali e territoriali
fornisce
alcune istruzioni relative ai due articoli 5 e 6 della
citata legge n. 123/2007.
Ricordiamo che l’
articolo 5 della citata legge dispone che
il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività
imprenditoriale qualora:
- riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore
al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati;
- ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In particolare, nella nota viene precisato che il potere
discrezionale di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui
all’art. 5, limitatamente all’accertamento di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, è esteso a tutto il personale ispettivo delle ASL
evidenziando, anche, che il provvedimento sospensivo, analogamente
a quanto già previsto nel settore dell’edilizia, può essere
adottato dagli ispettori del lavoro su segnalazione degli ispettori
di vigilanza dell’Inail.
Con l’
articolo 6 della legge n. 123/2007, è stato previsto
che, a decorrere dall’
1 settembre 2007, tutto il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i
lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nell’ambito
di un appalto o subappalto, sono tenuti all’obbligo della
tessera di riconoscimento o, in alternativa per i datori di
lavoro con meno di 10 dipendenti, all’obbligo di annotazione su
apposito registro vidimato.
La norma ripropone quanto già previsto, per i lavoratori occupati
nei cantieri edili, a decorrere dall’1 ottobre 2007, dall’articolo
36-bis della legge n. 248/2006.
Eventuali violazioni comportano:
- per il datore di lavoro, una sanzione minima di Euro 100 sino a
quella massima di Euro 500 per ciascun lavoratore;
- per il lavoratore sprovvisto del tesserino di riconoscimento
applicazione di una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.
L’Inail conferma, per ultimo, che non è ammessa, ai sensi
dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 124/2004, la diffida obbligatoria
nei confronti delle suddette sanzioni.
© Riproduzione riservata