La Regione Siciliana facendo seguito alle modifiche
introdotte, dall’art. 9 quater della legge 12 dicembre 2019
n. 156, all’art. 94 bis del DPR 380/2001, con
Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico
dell’Assessorato regionale alle infrastrutture ed alla mobilità
avente ad oggetto “Adeguamento dell’elencazione transitoria di
cui all’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.
32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, a
seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12 dicembre 2019,
n°156 all’art. 94 bis del DPR 380/2001, come introdotto dal sopra
richiamato Decreto Legge”.
Con il citato decreto del Dirigente generale le elencazioni
transitorie di cui al DDG 189/2019 sono sostituite da quelle
riportate all’Allegato A del nuovo decreto. In pratica dal 14
gennaio 2020 per la realizzazione di nuove costruzioni e per
l’esecuzione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico
delle costruzioni esistenti, ricadenti in territorio a bassa
sismicità, non sarà più necessaria l’autorizzazione sismica
preventiva neanche per gli interventi per i quali il
“decreto sblocca cantieri” (decreto Legge 32/2019, convertito in
legge 55/2019) aveva prescritto l’inizio dei lavori solo a seguito
del rilascio di un provvedimento autorizzativo del Genio Civile.
Per questi interventi, basterà adesso un semplice deposito
del progetto, fruendo della piattaforma informatica
“Sismica”, attraverso la quale il Genio Civile rilascerà
l’attestato di deposito “in tempo reale”.
A fronte del notevole snellimento delle procedure per un veloce
avvio dei lavori, gli Uffici del Genio Civile intensificheranno i
controlli a campione al fine di verificare la corretta esecuzione
delle opere, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
Fino all’emanazione delle linee guida del MIT per
l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi
di cui al comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 18 aprile 2019, n.
32 convertita dalla legge 14 giugno 2019, n.
55 sul territorio regionale, le procedure per il rilascio
della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per
il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate
in maniera diversa a seconda che si tratti di:
- A) Interventi da realizzare previo rilascio di
autorizzazione del Genio Civile;
- B) Interventi da realizzare previo deposito del
progetto al Genio Civile;
- C) Interventi liberi, da realizzare senza
autorizzazione né deposito del progetto;
Per quanto concerne gli interventi liberi da realizzare
senza autorizzazione né deposito di progetto, gli stessi
sono elencati nell’Allegato A, appendice 2 contenente
l’elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi
di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che
pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica
né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile; l’elenco
è il seguente:
- a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di
materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata
rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano
funzioni di contenimento;
- b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia
costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00
(anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima
di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta
delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi
pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio
Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
- c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno
su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione
ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a
kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan,
ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano
di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di
superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano
terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su
aree private recintate e non adibite ad attività che comportino
sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al
presente punto, se realizzate in elevazione ( dal primo piano in
poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali
rischi per la pubblica incolumità;
- d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo
idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano
ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi
relativi al traffico veicolare;
- e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di
profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a
debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati,
in resina e/o materiale plastico assimilato;
- f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore
a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in
assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al
piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico.
Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;
- g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza
inferiori a ml.2,50;
- h) Serre per la coltivazione di fiori e
piante, aventi copertura con teli in materiale
deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza
massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna,
misurata all’estradosso del punto più elevato;
- i) Massetti di fondazione in cls, anche
armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla
collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non
aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
- j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente
ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A
questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli
collocati sui solai, purché nell’ambito dei carichi accidentali
assunti in sede di calcolo;
- k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o
altri materiali leggeri;
- l) Aggetti verticali (muri di parapetto,
comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m.
1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo
esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso
aggetto;
- m) Gli interventi sugli elementi non
strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci,
sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di
calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica
della sagoma dell’edificio;
- n) La realizzazione di nuove aperture nella
tompagnatura degli edifici con struttura portante
intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione
portante e le aperture non interessino eventuali nervature
verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a
condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi
strutturali accessori che non siano semplici architravi;
- o) L’apertura e chiusura di vani sui solai,
nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi
strutturali interessati, purché non venga alterata
significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con
riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP
n°7/2019;
- p) Ponteggi temporanei realizzati per la
protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici,
che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla
vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.
Alla delibera sono, poi, allegati, in Allegato A, appendice 1,
gli elenchi non esaustivi previsti dall’art. 2 comma 3
dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici
di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di
competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso.
In allegato il D.D.G. n. 8 del 13 gennaio
2020, l’Allegato A e la Nota inviata a tutte le amministrazioni ed
agli Ordini professionali.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata