Regione Siciliana: nelle zone a bassa sismicità niente autorizzazione sismica preventiva

15/01/2020

La Regione Siciliana facendo seguito alle modifiche introdotte, dall’art. 9 quater della legge 12 dicembre 2019 n. 156, all’art. 94 bis del DPR 380/2001, con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale alle infrastrutture ed alla mobilità avente ad oggetto “Adeguamento dell’elencazione transitoria di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12 dicembre 2019, n°156 all’art. 94 bis del DPR 380/2001, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge”.

Con il citato decreto del Dirigente generale le elencazioni transitorie di cui al DDG 189/2019 sono sostituite da quelle riportate all’Allegato A del nuovo decreto. In pratica dal 14 gennaio 2020 per la realizzazione di nuove costruzioni e per l’esecuzione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle costruzioni esistenti, ricadenti in territorio a bassa sismicità, non sarà più necessaria l’autorizzazione sismica preventiva neanche per gli interventi per i quali il “decreto sblocca cantieri” (decreto Legge 32/2019, convertito in legge 55/2019) aveva prescritto l’inizio dei lavori solo a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo del Genio Civile. Per questi interventi, basterà adesso un semplice deposito del progetto, fruendo della piattaforma informatica “Sismica”, attraverso la quale il Genio Civile rilascerà l’attestato di deposito “in tempo reale”.

A fronte del notevole snellimento delle procedure per un veloce avvio dei lavori, gli Uffici del Genio Civile intensificheranno i controlli a campione al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Fino all’emanazione delle linee guida del MIT per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertita dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 sul territorio regionale, le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate in maniera diversa a seconda che si tratti di:

  • A) Interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del Genio Civile;
  • B) Interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile;
  • C) Interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito del progetto;

Per quanto concerne gli interventi liberi da realizzare senza autorizzazione né deposito di progetto, gli stessi sono elencati nell’Allegato A, appendice 2 contenente l’elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile; l’elenco è il seguente:

  • a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;
  • b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
  • c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione ( dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;
  • d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
  • e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
  • f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;
  • g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.2,50;
  • h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato;
  • i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
  • j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell’ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
  • k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;
  • l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso aggetto;
  • m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;
  • n) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
  • o) L’apertura e chiusura di vani sui solai, nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019;
  • p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.

Alla delibera sono, poi, allegati, in Allegato A, appendice 1, gli elenchi non esaustivi previsti dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

In allegato il D.D.G. n. 8 del 13 gennaio 2020, l’Allegato A e la Nota inviata a tutte le amministrazioni ed agli Ordini professionali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 



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