21/01/2020
Nei lavori privati, architetti e ingegneri, in caso di sospensione dell'incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione del 25% prevista per le prestazioni parziali e, in caso di colpa del committente, anche alla tutela risarcitoria.
La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro svolto ed, inoltre, quando la sospensione non è dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso, rimane salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 451 del 14 gennaio 2020 con la quale ha accolto il ricorso presentato da un professionista per la riforma di una sentenza di merito che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto parzialmente l'opposizione riducendo l'onorario per la progettazione di un piano di lottizzazione per insediamenti produttivi e per altre prestazioni connesse a tale incarico.
Entrando nel dettaglio della sentenza, il professionista in questione aveva presentato presso i competenti uffici comunali un progetto di lottizzazione, rigettato perché 2 giorni prima la presentazione era entrato in vigore il nuovo progetto urbanistico. Sia il giudice di primo grado che quello di merito avevano però ritenuto che la non conformità alla normativa urbanistica non era imputabile al tecnico ma ad un evento sopravvenuto che costituiva factum principis.
Sotto il profilo del quantum, la corte distrettuale determinava i compensi secondo i minimi tariffari e li riduceva nella misura del 30%, in ragione dell'impossibilità di realizzazione del progetto di lottizzazione.
Veniva, inoltre, escluso l'aumento del 25% richiesto dal professionista per le "prestazioni sospese", consistenti nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori in quanto si trattava di prestazioni che non erano state svolte dal professionista e che non potevano essere svolte, in quanto il progetto non era conforme allo strumento urbanistico vigente; non si trattava, secondo il giudice d'appello di un "lavoro fatto e predisposto" ma di un'attività nemmeno predisposta a causa della mancata approvazione del progetto di lottizzazione.
In Cassazione il professionista ha chiesto la riforma della sentenza di merito per il pagamento del suo onorario come previsto dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 recante "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto"
Gli ermellini hanno ricordato gli articoli 10 e 18 della Legge n. 143/1949 per i quali:
In definitiva, secondo gli ermellini, dall'interpretazione letterale dell'art. e 18 della Legge n. 143/1949 si evince che l'architetto e l'ingegnere, in caso di sospensione dell'incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione prevista per le prestazioni parziali, e, in caso di colpa del committente anche alla tutela risarcitoria. Tesi confermata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 192/1984 e n. 336/2000.
La Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale nelle suddette sentenza, ha osservato che la maggiorazione dei compensi, nell'ipotesi di "sospensione" dell'incarico, costituisce una indennità volta a compensare l'ingegnere o architetto per l'impossibilità di realizzare il progetto predisposto, che può essere apprezzato soltanto nei successivi stadi di realizzazione dell'opera.
Il professionista può pretendere il risarcimento del danno soltanto deducendo, e provando, l'altrui colpevole condotta e non sulla base del mero fatto della sospensione dell'incarico, anche in caso di intervenuta revoca. A evitare, infine, il rischio di qualsiasi indebita locupletazione per il professionista, vi è il principio secondo cui l'indennità prevista dall'art. 10, primo comma, resta assorbita nel risarcimento quando esso sia superiore.
Confermando le tesi della Corte Costituzionale, la Cassazione ha ritenuto che il compenso spettante ad un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese debba esser aumentato del 25% indipendentemente dalla circostanza che il mancato completamento dell'incarico sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista. Indirizzo che trova conferma in una pronuncia (n. 19700/2009) per la quale l'art. 10, comma 2 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, nell'attribuire al professionista il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di sospensione dell'incarico dovuta a cause da lui non dipendenti, trova applicazione anche nell'ipotesi di recesso del committente, consentendo al professionista di provare la condotta colpevole di quest'ultimo, ai fini del conseguimento dell'integrale ristoro del danno.
In definitiva, il principio di diritto a cui attenersi prevede che:
Il compenso spettante ad un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve esser aumentato, ai sensi dell'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico e anche se esso sia stato determinato dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente.
"Facciamo molta attenzione, il caso trattato dalla sentenza riguarda fatti del 2002 e quindi precedenti il decreto Bersani. E' bene però ricordare due aspetti: il primo riguarda l'applicazione del Decreto Parametri in caso di controversie e il secondo, ma non secondo, il concetto stesso di cambiamento che non vuol dire peggiorare. Il cambiamento nelle tutele per i professionisti ha visto gli stessi modificare sia i loro redditi che la percezione stessa del loro ruolo, prima elitario, all'interno della società. Come dico spesso, per me essere ingegnere vuol dire non solo "semplicemente" progettare (che sia un progetto architettonico, impiantistico, strutturale....poco importa) ma in qualche modo influenzare comportamenti e dinamiche tra persone e incidere sul tempo che queste trascorrono. Questo ruolo si è perso nell'ultimo decennio (forse di più) anche e soprattutto a causa della privazione di quelle sacrosante tutele a cui il libero professionista (ovvero il soggetto paradossalmente più debole della società) poteva aggrapparsi".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it