Fondo salva opere: aggiornate le FAQ del Ministero delle Infrastrutture

24/01/2020

Scadono oggi i termini per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo salva opere, fissata per il 24 gennaio 2020, e proprio ieri il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato nuove FAQ che riportiamo di seguito.

Le nuove FAQ del Ministero delle Infrastrutture

data 23/01/2020

Quesito n. 1
Al fine di uniformarci nell’esame delle istanze e poiché il fondo comunque fa riferimento a crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti (art.47, comma 1-ter, DL 34/2019) oppure a crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019 (30/6/2019) in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1/1/2018 e fino al 30/6/2019, io sarei dell’idea di prendere in considerazione i crediti maturati dalle aziende alla data di apertura del concordato (nel caso di Bolognetta i 4/2/2019) ed indicati nel piano concordatario al netto dei pagamenti effettuati sulla base delle istanze autorizzate dal tribunale.
A tal fine inserirei una specifica nella certificazione del tipo “si specifica che l’importo del credito certificato si riferisce a quello indicato nel piano concordatario presentato dalla società contenente tutti i debiti maturati alla data del 4.2.2019, ovvero alla data precedente la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese di Ravenna, al netto dei pagamenti effettuati a seguito di autorizzazione del Tribunale di Ravenna”.

Risposta
Nello specifico l’art. 47 comma 1-quinquies è relativo alle procedure concorsuali aperte dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 data di entrata in vigore della legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, mentre, l’art. 47 comma 1 ter è relativo alla procedure concorsuali aperte successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Per gli effetti, l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 47 comma 1-quinquies, potrà essere certificata e la stessa contenere la dicitura proposta “si specifica che l’importo del credito certificato si riferisce a quello indicato nel piano concordatario presentato dalla società contenente tutti i debiti maturati alla data del 4.2.2019, ovvero alla data precedente la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese di Ravenna, al netto dei pagamenti effettuati a seguito di autorizzazione del Tribunale di Ravenna”

Quesito n. 2
Il Ministero prima della erogazione dei contributi si accerterà della presenza del DURC e della presenza di eventuali cartelle di pagamento ma nulla dice in merito alla responsabilità solidale (leggasi regolarità retributiva e fiscale, quella contributiva si risolve con il durc) che vincola l’esigibilità del credito. A tal fine poiché probabilmente non saremo in grado di effettuare la regolarità retributiva e fiscale prima della certificazione del credito a causa della mancata presentazione della documentazione da parte delle imprese sarebbe opportuno inserire nella certificazione (visto che anche il Ministero rinvia la propria verifica alla data di “erogazione delle risorse”) un’altra nota del tipo “prima della erogazione del contributo Ministeriale l’impresa, oltre agli obblighi indicati nel DM 144/2019, è tenuta alla presentazione di idonea documentazione attestante la regolarità retributiva e fiscale ai fini della responsabilità solidale ex legge …….” (d.lgs.276/2013?)

Risposta
Si può aggiungere nella certificazione redatta secondo il modulo dell’allegato “B” al D. n. 144 del 16/11/2019 la dicitura “prima della erogazione del contributo Ministeriale l’impresa, oltre agli obblighi indicati nel DM 144/2019, è tenuta alla presentazione di idonea documentazione attestante la regolarità retributiva e fiscale ai fini della responsabilità solidale ex legge …….”.

Quesito n. 3
Per quanto riguarda i codici iban indicati in modo errato è opportuno inserire una nota del tipo “si segnala che il codice iban indicato nell’istanza non è presente nella nostra banca dati trasmessa al DIPE sul monitoraggio dei flussi finanziari ragion per cui è opportuno prima del pagamento acquisire il codice iban secondo le modalità di cui al contratto sottoscritto con il Contraente generale”.

Risposta
Si.

Quesito n. 4
Vorremmo capire se gli aventi diritto sono tutti i creditori ovvero solo quelli appartenenti a determinate categorie: Subappaltatori, fornitori di materiali, ecc.”.

Risposta
L’art. 47 comma 1-bis del decreto “Salva Italia” contempla l’istituzione presso il MIT del “Fondo salva-opere” diretto a garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e a tutelare i lavoratori.
I destinatari del fondo sono, come specificato dal comma 1-bis dell’art. 47, i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, i suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale.

Quesito n. 5
È obbligatoria la modalità di invio tramite il sistema Transfert?

Risposta
Si tratta di una modalità suggerita al mero fine di agevolare la gestione digitale dell’istruttoria.
Non è però in alcun modo obbligatoria, né sono previste conseguenze giuridicamente negative in caso di mancato rispetto.
Si precisa in ogni caso che l’invio deve provenire dall’indirizzo pec dell’istante e deve essere destinato all’indirizzo pec del fondo: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it.

Quesito n. 6
È necessario che il creditore istante rivesta una particolare forma giuridica  a pena di inammissibilità dell’istanza?

Risposta
No, nei documenti normativi e amministrativi che disciplinano le modalità di funzionamento del Fondo non vi è alcuna prescrizione limitativa in tal senso. Pertanto, potranno accedere al fondo imprese individuali, società di capitali, società di persone, ecc..

Quesito n. 7
Cosa succede nel caso in cui l’istante non autocertifichi la conformità dei documenti all’originale?

Risposta
Si tratta di una questione attinente al rapporto tra istante e Stazione Appaltante.
A mero titolo indicativo, non è prevista alcuna causa di inammissibilità immediata: al più, anche e soprattutto nei casi di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante potrà richiedere di produrre l’autocertificazione di conformità entro un termine congruo a pena di inammissibilità dell’istanza.

data 22/01/2020

Quesito n. 1
Alle stazioni appaltanti sono pervenute istanze che richiedono contestualmente di accedere al fondo sia ai sensi dell’art. 47 comma 1 ter e sia dell’art. 47 comma 1 quinquies.

Risposta
L’istanza presentata dall’operatore economico deve, in relazione alla data di apertura della procedura concorsuale, indicare un solo comma per il quale partecipa.
Nello specifico l’art. 47 comma 1-quinquies è relativo alle procedure concorsuali aperte dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 data di entrata in vigore della legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, mentre, l’art. 47 comma 1 ter è relativo alla procedure concorsuali aperte successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.

Quesito n. 2
Relativamente alle istanze presentate ai sensi dell'art. 47 comma 1-quinquies la scadenza per l'invio delle istanze è il 24/1 e la scadenza per l'invio delle certificazioni al MIT è il 14/2. E’ corretto?

Risposta
Si, è previsto dai commi 1 e 2 del D.D. n.16864 del 19.12.2019.

Quesito n. 3
Per le istanze presentate ai sensi dell'art. 47 comma 1-ter la scadenza per l'invio al MIT della certificazione sembrerebbe essere 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. E' corretto?

Risposta
Si, è previsto dai comma 5 del D.I. n.144 del 12.11.2019.

Quesito n. 4
In merito ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della norma vorremmo verificare se le istanze possano essere presentate solo da subappaltatori e fornitori dell'appaltatore (nel caso di appalti ordinari) e da affidatari di primo livello e fornitori (nel caso di contraente generale) o, viceversa, ci dovremmo spingere oltre il primo livello.

Risposta
L’art. 47 comma 1-bis del decreto “Salva Italia” contempla l’istituzione presso il MIT del “Fondo salva-opere” diretto a garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e a tutelare i lavoratori.
I destinatari del fondo sono, come specificato dal comma 1-bis dell’art. 47, i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale.

Quesito n. 5
A quale pec inviare l’istanza e la certificazione prevista dall’articolo 47 comma 1-ter.

Risposta
La pec a cui i soggetti legittimati devono inoltrare la documentazione richiesta dall’art. 47, comma 1-ter è: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it, come specificato all’art. 1 del D.D. n. 16864 del 19.12.2019.



© Riproduzione riservata