Ecobonus 2020, come ormai è consuetudine, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d.
Legge di Bilancio per il 2020) ha confermato fino al 31
dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste per gli interventi
edilizi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti.
- Cos’è l’ecobonus e per quali
interventi spetta
- Come funziona l’ecobonus e
per quali interventi
- Ecobonus 2020: come ottenere
la detrazione
- Ecobonus: occhio ai
pagamenti
- Ecobonus 2020: le novità
della Legge di Bilancio
L’ecobonus è una detrazione fiscale dall'Irpef
o dall'Ires, concessa quando si eseguono interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La
detrazione è riconosciuta per interventi che consentono:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il
riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni -
pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale.
L’ecobonus spetta, anche, per:
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo a distanza degli impianti di
riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle
unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti;
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con
caldaia a condensazione.
L’ecobonus prevede una detrazione del 50% o del
65% (a seconda dell’intervento) per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2020 e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su
parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività
d’impresa o professionale.
Entrando nel dettaglio, ecco un riepilogo delle aliquote
applicabili:
Per poter richiedere l’ecobonus, oltre alla
condizione che gli interventi siano eseguiti su immobili esistenti,
è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato o
dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di
dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti
tecnici richiesti;
- l’attestato di prestazione energetica (APE),
finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica
dell’edificio. Attestato non necessario per i seguenti interventi:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- installazione di impianti di climatizzazione dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le
detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale (comma 347 della legge 296/2006);
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
- la scheda informativa relativa agli interventi
realizzati.
È fondamentale fare attenzione alle modalità di pagamento che
devono avvenire tramite bonifico bancario o postale (a meno che
l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività
d’impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o
postale vanno indicati:
- la causale del versamento (es. riduzione del fabbisogno
energetico per il riscaldamento);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a
favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o
professionista che ha effettuato i lavori).
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere
all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli
interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di
prestazione energetica (APE). Per gli interventi condominiali che
consentono le maggiori detrazioni la sussistenza delle condizioni
deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015.
L’art. 1, commi 70 e 176 della Legge di Bilancio per il 2020 ha
previsto:
- la possibilità di convertire la detrazione in sconto in fattura
per gli interventi condominiali di importo pari o superiore a
200.000 euro;
- l’eliminazione dello sconto in fattura precedentemente previsto
dai commi 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
(c.d. decreto Crescita) per gli interventi su che non
riguardino parti comuni o inferiori a 200.000 euro.
In definitiva, dall’1 gennaio 2020, gli interventi per i quali è
possibile optare per lo sconto in fattura dovranno essere:
- di importo pari o superiore a 200.000 euro;
- effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello,
vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio
con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente
lorda complessiva dell'edificio e che interessino l'impianto
termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva
asservito all’intero edificio.
A cura di Redazione
LAvoriPubblici.it
© Riproduzione riservata