Il
Consiglio di Stato con un voluminoso documento di 69
pagine, reso noto soltanto ieri 25 settembre, ha espresso il
proprio
parere n. 3262 del 17 settembre 2007 sullo “Schema
di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 5,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007 ed inviato, al
Consiglio, per il parere di competenza, in data 19 luglio 2007.
Il parere è suddiviso nei seguenti paragrafi:
- l’iter e la struttura dello schema di regolamento;
- la natura giuridica del regolamento di cui all’art. 5, d.lgs.
n. 163/2006;
- le criticità del regolamento;
- osservazioni sui singoli articoli;
- rilievi formali.
Sullo Schema di Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e
predisposto dal Ministero delle infrastrutture è stato acquisito,
preventivamente il parere n. 1891 del 27 giugno scorso
(obbligatorio, ex art. 5, co. 4, del codice) del Consiglio
superiore dei lavori e quello dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici (facoltativo).
Ricordiamo che lo schema di regolamento consta di 363 articoli
suddivisi nell’ambito di sette parti, nonché di 14 allegati da A a
P e dovrà sostituire i seguenti regolamenti:
- il DPR n. 554/1999, vale a dire il regolamento generale di
attuazione della c.d. legge Merloni (legge n. 109/1994);
- il DPR n. 34/2000, vale a dire il regolamento di qualificazione
per i lavori pubblici;
- l DPCM. 13 marzo 1999, n. 117, in tema di criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per i servizi di pulizia;
- il DPCM 18 novembre 2005, relativo al servizio sostitutivo di
mensa, limitatamente, peraltro, come si dirà meglio oltre, alla
disciplina attuativa del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- il DPR 4 aprile 2002, n. 101, in tema di aste
elettroniche.
Il Consiglio di Stato, al paragrafo 3 del proprio parere esamina le
criticità dello schema di regolamento che sono causate,
nella maggior parte dei casi dal fatto che, successivamente alla
predisposizione dello schema di regolamento, è stato emanato il
secondo decreto correttivo al Codice e precisamente il
D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 che demanda al regolamento numerose
nuove materie.
Il Consiglio di Stato precisa, altresì, che “vanno inoltre
eliminate o corrette le norme regolamentari che, coerenti con la
versione originaria del codice, sono ora in contrasto con il testo
novellato dal secondo correttivo”.
Il Consiglio di Stato conclude esprimendo “parere favorevole con le
osservazioni e alle condizioni suindicate” e non comprendiamo cosa
si intenda per parere favorevole quando nello stesso viene
precisato che sarebbe stato opportuno l’adeguamento dello schema di
regolamento al D.Lgs. n. 113/2007 prima della sua trasmissione al
Consiglio di Stato per il parere prendendo atto della diversa
scelta fatta dal Governo, ma ricordando che il codice impone
l’esercizio unitario della potestà regolamentare, atteso che l’art.
5 prevede il “regolamento” e non “uno o più regolamenti”.
Lo
schema, pertanto,
deve essere adeguato allo jus
superveniens
per colmarne i vuoti nelle materie demandate dal
secondo correttivo al potere regolamentare e per eliminare le
discrasie con le modifiche apportate dalla nuova fonte
primaria.
Ne consegue che
il Ministero, quando provvederà alle
necessarie integrazioni e correzioni,
dovrà riproporre un testo
unitario senza articoli e commi aggiunti (con numerazione bis,
ter, etc.), essendo
inaccettabile che un testo di questa
rilevanza e portata innovativa nasca già interpolato.
Inoltre
sul testo integrato e corretto andranno acquisiti i
concerti obbligatori previsti dall’art. 5 del codice (Ministri
delle Politiche comunitarie, dell’Ambiente, per i beni culturali ed
ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle
finanze), che, dovranno, attesa l’importanza del testo, essere
scritti, espressi, e provenienti dai singoli Ministri competenti.
Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che, se in linea di
principio e in termini generali potrà ritenere acquisiti gli atti
di concerto dei singoli Ministri, (prescritti dalle norme primarie
in relazione all’esercizio della potestà legislativa delegata e
della potestà regolamentare), laddove vi sia stata l’approvazione
collegiale dell’atto da parte del Consiglio dei Ministri, tuttavia
potrà anche, caso per caso, in considerazione dell’importanza e
rilevanza dell’atto normativo sottoposto al suo parere, chiedere
che i concerti siano scritti, espressi, e individuali.
Per quanto concerne le osservazioni sui singoli articoli,
desideriamo soltanto ricordare che
le osservazioni riguardano
oltre 120 articoli su 363 e rimandiamo l’esame degli stessi ai
prossimi giorni.
E’ chiaro, quindi, che il Ministero delle Infrastrutture dovrà
rimboccarsi le maniche riscrivendo un nuovo testo che tenga conto
delle centinaia di osservazioni espresse dal Consiglio di Stato sui
singoli articoli.
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