30/01/2020
Bonus infissi 2020: la nuova Legge di Bilancio ha confermato fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste per la sostituzione degli infissi ma più in generale quelle per l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).
Nell'attesa che l'Enea aggiorni la tabella che sintetizza gli interventi incentivabili con l'Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione, è possibile riferirsi a quella del 2019:
Componenti e tecnologie |
Aliquota di detrazione |
SERRAMENTI E INFISSI |
50% |
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO |
65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
70% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
80% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
85% |
Come indicato nella suddetta tabella, la sostituzione di infissi
e serramenti gode di una detrazione del 50%. Per tali interventi il
valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta
degli interventi sulle finestre comprensive di
infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno
o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in
W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo
economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal
decreto 26 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono
quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
In questo gruppo di interventi rientra anche la sostituzione dei
portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che
delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o
verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di
trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle
finestre.
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:
Per poter fruire della detrazione non serve solo sostituire gli infissi ma è necessaria l'asseverazione di un tecnico che successivamente all'intervento certifichi il miglioramento del risparmio energetico ovvero specifichi che, a seguito dei lavori, gli indici di trasmittanza termica si sono ridotti rispetto allo stato originario. Inoltre:
Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. L’edificio è “esistente” se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Un impianto termico, per essere considerato tale, deve rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. n. 192/05 vigente, per cui: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle sostenute per:
Le persiane e gli scuri, ed in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere ammesse a detrazione insieme ai serramenti solo se la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.
Nel caso di singole unità immobiliari, o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorre conservare la relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti. Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro) e dei nuovi infissi e la verifica che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.
Occorre anche compilare la scheda descrittiva sul sito dell'Enea. La scheda può essere compilata direttamente dall'utente finale senza l'ausilio del tecnico e va inviata all'Enea via web.
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati devono essere inviati all’ENEA. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. La norma UNI TS 11300-1, a sua volta precisa come il contributo delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) possa essere considerato nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi.
Ricapitolando.
Scheda descrittiva dell’intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it/), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità:
Inoltre:
Documentazione da conservare a cura del cliente
Di tipo tecnico:
Di tipo amministrativo:
In tutti i casi, sia per la redazione delle certificazioni che per un intervento eseguito a regola d'arte è sempre bene affidarsi ad un tecnico qualificato. Trovane uno nella tua zona.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it