In risposta alla richiesta di ulteriori chiarimenti sulla
possibilità di accedere contemporaneamente, sia al
“bonus facciate” che ad altri benefici
fiscali, quali in particolare il cosiddetto “ecobonus” nel caso di rifacimento di intonaci
in quantità superiore al 10% della superficie della facciata,
ribadisco che i due benefici fiscali non sono incompatibili tra
loro, ed anzi possono essere sommati, con le rispettive differenti
modalità, come anche quelli derivanti da interventi di
ristrutturazione.
Devo tuttavia precisare quanto segue:
- Il calcolo del 10% della superficie delle facciate, oltre il
quale si rende obbligatorio l’utilizzo di materiali che
garantiscano per ciascuna zona climatica di appartenenza un valore
di trasmittanza termica non superiore a quelli indicati nella
Tabella 2 dell’allegato B del DM 11/3/2008 (rivestimento a
cappotto) va fatto sulle superfici disperdenti degli intonaci, e
quindi non sulle pareti dei vani scala, e non sulle superfici delle
finestre
- Per la detrazione fiscale delle spese relative all’eventuale
rivestimento a cappotto è lo stesso comma 220 dell’art. 1 della
legge di bilancio che rimanda al cosiddetto ecobonus, come
precisato all’ultimo capoverso che dice che, “in tali ipotesi, ai
fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e
3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. In
altri termini confermo che in tal caso e per tale tipo di spesa il
beneficio fiscale al quale si accede è quello relativo
all’efficientamento energetico e NON al “bonus
facciate”.
Quanto sopra precisato considerato che
- la quantità di intonaco soggetta a rifacimento viene spesso
determinata in corso d’opera, previa bussatura e demolizione, e
che, difficilmente può essere definita in fase di
progettazione;
- il rivestimento a cappotto si esegue con il fissaggio di
pannelli isolanti su sottofondo adeguatamente preparato, poi
completati da una rasatura (intonachino) di qualche millimetro di
spessore, con interposta retina porta-intonaco,
- per il rivestimento a cappotto è comunque necessario l’utilizzo
del ponteggio che era stato previsto per il lavoro di tinteggiatura
della facciata,
ritengo che, in mancanza comunque, per il momento, di circolari
dell’Agenzia delle Entrate, assumendo una interpretazione più
favorevole al contribuente, le spese sostenute per il ponteggio e
per l’intonachino possano essere ammesse al beneficio del bonus
facciate. Ove si volesse invece avere un atteggiamento più prudente
si potrebbe allora splittare tali spese proporzionalmente
imputandole pro quota, in parte al rifacimento facciate e in parte
all’efficientamento energetico con i rispettivi benefici fiscali
del 90% o del 65%. Sarà questo uno dei compiti ai quali saranno
chiamati i Colleghi Direttori dei Lavori.
Per ulteriori dubbi o chiarimenti interpretativi si rimanda alle
Circolari esplicative che l’Agenzia delle Entrate vorrà emanare,
sperabilmente in tempo utile per mettere i contribuenti in
condizione di fare le scelte più corrette ed opportune e non solo
sul piano fiscale.
A cura di arch. Giancarlo
Maussier
Segretario Nazionale Federarchitetti
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