04/02/2020
L'attestato di prestazione energetica (c.d. APE) è il documento che attesta i consumi energetici dell'immobile e i possibili interventi migliorativi per migliorarne l'efficienza.
#indice#
Da ottobre 2015 l'attestato di prestazione energetica (APE) ha un formato standard su tutto il territorio nazionale e fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica dell'immobile, ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.
In Italia, la normativa di riferimento per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) è il D.M. 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (Gazzetta Ufficiale 15/07/2015, n. 162 - Supplemento ordinario n. 39) che dall'1 ottobre 2015 ha uniformato:
Il 29 giugno 2016 le nuove parti della norma UNI/TS 11300 e la nuova che riguardano la certificazione energetica degli edifici e la UNI 10349 contenenti i nuovi dati climatici, pubblicate lo scorso aprile.
Le norme di riferimento sono:
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve contenere obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:
Altri elementi essenziale dell'APE sono:
L'APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l'APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi. In quest'ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.
Per gli edifici esistenti, l'APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l'APE in fase di trattativa e consegnarlo all'atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l'immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE. Le principali informazioni dell'APE - prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente– devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.
L'APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione
importante, ovvero interventi su elementi dell'involucro esterno
(pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie
complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe
variabili da 1.000 a 18.000 Euro.
Inoltre l'APE può essere necessario per accedere a incentivi
economici per la ristrutturazione.
Non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i
fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati
agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di
climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali
caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in
costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o
dell'agibilità al momento della compravendita.
Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per
conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli
interventi migliorativi necessari.
L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze. Nel caso di nuova costruzione la nomina dell'esperto che redige l'APE deve avvenire prima dell'inizio lavori.
L'APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di
edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell'immobile,
nel caso di edifici esistenti.
L'esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo
per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione
dell'APE. La collaborazione del richiedente è fondamentale.
Al termine della compilazione l'esperto dovrà sottoscrivere l'APE
(in quarta pagina) e trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma
competente. Il richiedente riceverà l'APE dall'esperto che lo ha
redatto, entro i quindici giorni successivi a tale
trasmissione.
L’attestato dovrà essere redatto da un certificatore energetico, abilitato ai sensi del D.P.R. n. 75/2013, dopo avere effettuato almeno un sopralluogo.
La validità temporale dell’APE è fissata a 10 anni tranne che non si effettuino interventi di ristrutturazione o riqualificazione che riguardino gli elementi edilizi o gli impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità massima dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici.
I libretti di impianto di cui al D.M. 10 febbraio 2014 e successive modificazioni devono essere allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono state introdotte nel nostro ordinamento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).
Per quanto riguarda gli interventi che accedono all'ecbobonus 110% sono previsti dei requisiti e degli adempimenti. Tra questi:
Per gli interventi di riqualificazione energetica, qundi, deve essere prodotto un attestato di prestazione energetica APE prima e dopo l'intervento. Tale requisito è necessario per la verifica del doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) necessario per la fruizione del superbonus.
Gli attestati di prestazione energetica, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente per la verifica del doppio salto di classe prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio.
Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Il Decreto Requisiti tecnici del MiSE ha previsto il c.d. APE convenzionale SOLO per edifici con più unità immobiliari. Ma la procedura per arrivare alla definizione della classe energetica delle singole unità immobiliari o di edifici unifamiliari, è sempre quella prevista dal DM 26 giugno 2015 o dalla corrispondente normativa regionale purché si ottengano le stesse classi energetiche della norma nazionale.
Tra le altre cose, gli APE utilizzati per la verifica del doppio salto di classe energetica possono essere firmati anche dal direttore dei lavori e dal progettista e non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
Vanno, invece, depositati al catasto regionale gli attestati di prestazione energetica di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
Su questo punto occorre fare molta attenzione e distinguere due distinti casi
PRIMO CASO, professionisti:
In questo caso il tecnico potrà redigere l'APE senza svolgere alcun corso aggiuntivo.
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere
direttamente l'APE sono i seguenti.
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n. 18 - S.O.:
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O.
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222
Il tecnico abilitato, senza abilitazione professionale riguardante la progettazione di edifici e degli impianti necessari per la climatizzazione, dovrà comunque frequentare il corso di 80 ore previsto dalla norma. Il tecnico abilitato che ricade in questa prima ipotesi opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
SECONDO CASO, professionisti:
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere l'APE dopo aver frequentato il corso sono i seguenti.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato pubblicato sulla G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n. 18 - S.O.
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 19-10-2000, n. 245 - S.O.
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e successive modifiche e integrazioni:
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.