05/02/2020
Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede dei paletti ben precisi per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici: il rispetto delle capacità tecniche-professionali ed economico-finanziarie (art. 83) ed i requisiti di moralità (art. 80).
Sull'argomento l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)ha recentemente pubblicato una rassegna ragionata degli atti dell'Autorità in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici 2015-2019. Il documento affronta, in particolare, le seguenti tematiche:
Di seguito alcuni spunti interessanti offerti dal documento messo a punto dall'ANAC.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del contratto e alla sua successiva esecuzione. Conseguentemente, sussiste l’obbligo di escludere il concorrente dalla gara, qualora in fase di comprova risulti che quest’ultimo, alla data della presentazione dell’offerta, sia privo di un requisito di partecipazione, avendolo acquisito in un momento successivo.
Da ciò deriva l'assunto per cui l'assenza dei motivi di esclusione deve, quindi, essere dichiarata da ciascun concorrente al momento della presentazione della domanda.
Sull'argomento, l'ANAC ha sottolineato la differenza che sussiste tra i commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei contratti. Potrebbe sembrare, infatti, che tra le due disposizioni ci sia una sovrapposizione, in realtà, pur apprestando entrambe uno strumento di tutela dell’amministrazione anche nei confronti dei fenomeni mafiosi, hanno presupposti diversi:
In allegato il documento completo predisposto dall'Anticorruzione.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it