05/02/2020
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha confermato fino al 31 dicembre 2020 le relative detrazioni fiscali che vanno dal 50 al 65% (c.d. ecobonus 2020), in relazione alle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020.
Una detrazione fiscale nata con lo scopo di incentivare il risparmio energetico e che negli anni è divenuta un vero e proprio punto di riferimento per il settore dell'edilizia. Di seguito una guida relativa alla documentazione da conservare e da inviare all'Enea per beneficiare della detrazione fiscale.
Tralasciando gli interventi relativi alle parti comuni, di seguito una tabella riepilogativa ed esemplificativa delle detrazioni ammesse per gli immobili esistenti:
Componenti e tecnologie |
Aliquota di detrazione |
SERRAMENTI E INFISSI |
50% |
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO |
65% |
Per le parti comuni le detrazioni fiscali vanno dal 70 all'85%.
Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:
È, inoltre, necessario che:
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/.
Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.
Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.
L’Enea attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando una e-mail di conferma, che va conservata dal contribuente interessato a fruire della detrazione. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it