10/02/2020
Ristrutturazione edilizie e Bonus mobili 2020: cosa accade al bonus mobili se dopo la ristrutturazione edilizia l'appartamento è stato suddiviso in due o più unità abitative?
A rispondere questa domanda ci ha pensato FiscoOggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle entrate, che ha chiarito una delle tante sfaccettature del bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, confermato per il 2020 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020).
In questo articolo parlaremo dei seguenti argomenti:
In particolare, il contribuente ammetteva che dopo la ristrutturazione edilizia dell'appartamento, ne aveva ricavati due più piccoli e chiedeva se il limite di 10.000 euro previsto per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si sarebbe dovuto riferire ad un solo appartamento oppure ad entrambe, considerando come limite di spesa massima l’importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento).
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Il bonus mobili consiste in una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Come già rilevato, la detrazione fiscale è stata prorogata dalla nuova Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2020.
Per poter ottenere la detrazione è necessario indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Gli interventi edilizi necessari per poter accedere al bonus mobili sono:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it