Ecobonus condomini: OK alla cessione del credito per soggetti senza residenza fiscale in Italia

10/02/2020

È possibile la cessione del credito relativa ad interventi condominiali, agevolabili con l’Ecobonus, effettuati da un soggetto residente all’estero, regolarmente registrato all'AIRE, e proprietario in Italia di un immobile il cui reddito imponibile netto che sarà dichiarato in Italia risulterà essere nullo per via della fruizione di deduzioni fiscali che ne azzerano il valore riferito a reddito fondiario dell'abitazione detenuta in Italia.

Risposta Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2020, n. 25

A questa conclusione è pervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 5 febbraio 2020, n. 25, relativa ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. Ecobonus), nell’ipotesi di lavori condominiali, in relazione ai quali il beneficiario dell’agevolazione è residente all’estero.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante ritiene di poter fruire dell'agevolazione fiscale per gli interventi che il condominio intende effettuare e di non rientrare nella categoria dei soggetti "incapienti" e, pertanto, di poter cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi ai soggetti fornitori che eseguiranno i lavori.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Alla fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono ammessi i soggetti residenti o non residenti titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai c.d. “soggetti incapienti” (coloro che ricadono nella cd. “no tax area”) con la particolarità che, esclusivamente per tali soggetti, la cessione può essere effettuata anche nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Nella Risposta n. 25/2020, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina relativa all’applicabilità dell’Ecobonus condomini ed i propri chiarimenti di prassi per tale fattispecie:

  • riconosce l’applicabilità del beneficio in favore dell’istante, residente all’estero;
  • in presenza di IRPEF non dovuta a causa di rilevanti deduzioni d’imposta, non considera tale contribuenteincapiente” ai sensi della richiamata normativa (cd. “no tax area” - artt. 11, co.2, e 13, co.1, lett. a e co. 5, lett. a del TUIR);
  • ammette la cessione del credito «ai fornitori che hanno effettuato gli interventi e ad altri soggetti privati» come modalità alternativa di utilizzo della detrazione, con la precisazione che, non trattandosi di soggetto incapiente, questa è esclusa nei confronti di banche ed intermediari finanziari.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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