TARIFFE PROFESSIONALI

27/09/2007

Il Consiglio di Statonel proprio parere n. 3262 espresso il 17 settembre 2007 sullo “Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007 ed inviato, al Consiglio, per il parere di competenza, in data 19 luglio 2007, nel paragrafo 4 relativo alle “Osservazioni sui singoli articoli” interviene, per quanto concerne il problema legato alla “modalità di determinazione del corrispettivo” sull’articolo 271 dello “schema di regolamento” il cui testo è il seguente:
“Art. 271- Modalità di determinazione del corrispettivo
(art. 62, commi 3, 4, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)
1. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.
2. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della stazione appaltante”.

Il Consiglio di Stato, di fatto, chiede un intervento specifico su tutto l’articolo 271 dello schema di regolamento precisando che “la disposizione non tiene ancora conto della liberalizzazione delle tariffe operata dal Decreto-legge n. 223/2006 (si veda al riguardo la determinazione dell’Autorità n. 4/2007), e ribadita dal secondo decreto correttivo.
In particolare – precisa il Consiglio di Stato - il comma 3 riferisce il ribasso offerto in gara alle sole prestazioni accessorie.
E’ da evidenziare, di contro, come l’Autorità abbia, in tale contesto normativo, ritenuto corretto porre a base di gara l’importo degli onorari, nonché delle relative spese e prestazioni speciali, senza l’applicazione della riduzione prevista per le prestazioni professionali rese a favore di enti pubblici. Occorre inoltre espungere il comma 2.” Ricordiamo che il Consiglio di Stato, al paragrafo 3 del proprio parere esamina le criticità dello schema di regolamento che sono causate, nella maggior parte dei casi dal fatto che, successivamente alla predisposizione dello schema di regolamento, è stato emanato il secondo decreto correttivo al Codice e precisamente il D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 che demanda al regolamento numerose nuove materie.
Il Consiglio di Stato precisa, altresì, che “vanno inoltre eliminate o corrette le norme regolamentari che, coerenti con la versione originaria del codice, sono ora in contrasto con il testo novellato dal secondo correttivo”.

Nutriamo, quindi, validi dubbi sul valore di un “parere favorevole con le osservazioni e alle condizioni suindicate” (vengono effettuate osservazioni su altre 12° articoli dello schema di regolamento) e non comprendiamo cosa si intenda per parere favorevole quando nello stesso viene precisato che sarebbe stato opportuno l’adeguamento dello schema di regolamento al D.Lgs. n. 113/2007 prima della sua trasmissione al Consiglio di Stato per il parere.

A cura di Paolo Oreto


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