Il
Consiglio di Statonel proprio
parere n. 3262 espresso
il 17 settembre 2007 sullo “Schema di regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui all’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163”
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in
data 13 luglio 2007 ed inviato, al Consiglio, per il parere di
competenza, in data 19 luglio 2007, nel
paragrafo 4 relativo
alle “Osservazioni sui singoli articoli” interviene, per quanto
concerne il problema legato alla “
modalità di determinazione del
corrispettivo” sull’articolo 271 dello “schema di regolamento”
il cui testo è il seguente:
“Art. 271- Modalità di determinazione del corrispettivo
(art. 62, commi 3, 4, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)
1. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla
base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste
dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della
classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti
dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da
redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate
sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara,
stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle
spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed
eventualmente richieste. In modo analogo è determinato il
corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti
di supporto alle attività del responsabile del procedimento.
2. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla
normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore
dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente
a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando
la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il
ribasso percentuale offerto.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base
di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al
netto del ribasso percentuale offerto.
4. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del
servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della
stazione appaltante”.
Il
Consiglio di Stato, di fatto,
chiede un intervento
specifico su tutto l’articolo 271 dello schema di regolamento
precisando che “la disposizione non tiene ancora conto della
liberalizzazione delle tariffe operata dal Decreto-legge n.
223/2006 (si veda al riguardo la determinazione dell’Autorità n.
4/2007), e ribadita dal secondo decreto correttivo.
In particolare – precisa il Consiglio di Stato - il comma 3
riferisce il ribasso offerto in gara alle sole prestazioni
accessorie.
E’ da evidenziare, di contro, come l’Autorità abbia, in tale
contesto normativo, ritenuto corretto porre a base di gara
l’importo degli onorari, nonché delle relative spese e prestazioni
speciali, senza l’applicazione della riduzione prevista per le
prestazioni professionali rese a favore di enti pubblici. Occorre
inoltre espungere il comma 2.” Ricordiamo che il
Consiglio di
Stato, al
paragrafo 3 del proprio parere esamina le
criticità dello schema di regolamento che sono causate,
nella maggior parte dei casi dal fatto che, successivamente alla
predisposizione dello schema di regolamento, è stato emanato il
secondo decreto correttivo al Codice e precisamente il
D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 che demanda al regolamento numerose
nuove materie.
Il Consiglio di Stato precisa, altresì, che “vanno inoltre
eliminate o corrette le norme regolamentari che, coerenti con la
versione originaria del codice, sono ora in contrasto con il testo
novellato dal secondo correttivo”.
Nutriamo, quindi, validi dubbi sul valore di un “parere favorevole
con le osservazioni e alle condizioni suindicate” (vengono
effettuate osservazioni su altre 12° articoli dello schema di
regolamento) e non comprendiamo cosa si intenda per parere
favorevole quando nello stesso viene precisato che sarebbe stato
opportuno l’adeguamento dello schema di regolamento al D.Lgs. n.
113/2007 prima della sua trasmissione al Consiglio di Stato per il
parere.
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