Devi ristrutturare casa e vuoi sapere come
funzionano le detrazioni fiscali del 50%? sei nel
posto giusto ma come prima cosa ti consigliamo di rivolgerti ad un
professionista qualificato che oltre,
a progettare al meglio i tuoi lavori e seguirli nella fase
esecutiva, possa aiutarti nella preparazione della documentazione
necessaria per fruire delle detrazioni fiscali del
50%.
- Ristrutturazioni
edilizie 2020: quali detrazioni spettano
- Ristrutturazioni
edilizie 2020: chi può usufruire della detrazione del
50%
- Ristrutturazioni
edilizie 2020: per quali interventi è possibile richiedere la
detrazione del 50%
- Ristrutturazioni
edilizie 2020: quali spese sono detraibili
- Ristrutturazioni
edilizie 2020: come richiedere la detrazione
Partiamo dal principio, nel caso di ristrutturazioni edilizie
quali detrazioni spettano? è possibile distinguere 2 tipologie di
detrazioni fiscali:
- quelle per la semplice ristrutturazione edilizia
dell'appartamento (bonus casa con o senza
miglioramento energetico);
- quelle per gli interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus).
In questo articolo parleremo delle detrazioni
fiscali previste per gli interventi di
ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari
residenziali e sugli edifici residenziali. Su questi interventi, la
Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto una detrazione
fiscale del 50% per quelli realizzati entro il 31
dicembre 2020. Dopo il 31 dicembre 2020, la detrazione
fiscale diminuisce al 36% (ma negli ultimi anni, le leggi di
Bilancio hanno tendenzialmente confermato il 50% di anno in
anno).
I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese
sostenute fino al 31 dicembre 2020, con un
limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità
immobiliare. Per gli interventi di ristrutturazione
realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente
all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della
professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà.
In generale, la detrazione deve essere ripartita in 10
quote annuali di pari importo.
Come previsto dal Tuir, possono usufruire della detrazione tutti
i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma
anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli
immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative
spese e quindi:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i
beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono
redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali.
Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della
detrazione anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per
garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra
persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante
dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile
oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato,
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
La norma prevede che è possibile beneficiare della detrazione
del 50% delle spese sostenute per i seguenti interventi sulle unità
immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali e sulle loro pertinenze (lettere b), c) e d) dell’articolo 3
del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia);
- manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia (lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3
del D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia) effettuati
su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- demolizione e ricostruzione o ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche
a proprietà comune;
- finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
- quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte
ad evitare gli infortuni domestici (tra le opere agevolabili
rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza
di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio,
l’installazione del corrimano);
- finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi (non rientra nell’agevolazione, per
esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza);
- finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e
antisismica degli edifici.
Rientrano nella detrazione fiscale tutte le spese necessarie per
l’esecuzione dei lavori e anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal
tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM
37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig
per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei
lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di
inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti
dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Come già detto, è sempre meglio affidare la pratica ad un
professionista competente che potrà
consigliarvi e preparare la documentazione necessaria per la
fruizione della detrazione fiscale del 50% senza sorprese. Per
usufruire della detrazione è, comunque, necessario:
- inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale
competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una
comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le
norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono
l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale,
da cui devono risultare la causale del versamento, il codice
fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice
fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento.
Fatto questo, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per
il controllo della detrazione. Occorre, inoltre, conservare ed
esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di
lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione
di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare
che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere
rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora
censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori
e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del
possessore all'esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei
lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria
secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente
sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
A cura di Redazione
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