Regime forfetario 2020: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti su nuovi limiti e requisiti

18/02/2020

A seguito delle numerose richieste, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Bilancio per il 2020. Chiarimenti fondamentali considerato che le partite IVA (professionisti e imprese) che decideranno di aderire al regime forfetario 2020, dovranno comunicarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020.

Regime forfetario 2020: i nuovi requisiti di accesso

L'art. 1, comma 692 della Legge di Bilancio per il 2020 ha sostituito l'art. 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo l'accesso al regime forfetario per i contribuenti (persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni) che al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro).

Regime forfetario 2020: la nuova causa da esclusione

In riferimento alle cause da esclusione, la Legge di Bilancio per il 2020 ne ha previsto una nuova grossa novità, ovvero che il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.

Regime forfetario 2020: la decorrenza delle modifiche

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020 ha chiarito che i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti dall'art. 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. Stessa cosa anche per la clausola di esclusione prevista nel comma 57, lettera d-ter); per cui la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.

Interpretazione che non contrasta con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, perché le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Regime forfetario 2020: cosa accade in caso di fuoriuscita

L’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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