Ritenute appalti e subappalti 2020: nuova interrogazione alla Camera dei deputati

19/02/2020

Con la pubblicazione della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), collegato alla Legge di Bilancio per il 2020, sono entrate in vigore le nuove norme in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Novità che sono state immediatamente contestate dagli operatori del settore edile che negli ultimi giorni, in una lettera al Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, si sono detti pronti a dar battaglia contro una misura che scaricherebbe pesantissimi oneri sulle spalle delle imprese, rischiando di bloccare interi comparti industriali.

Dopo i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che sull'argomento ha pubblicato la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E recante "Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti", è arrivata un'interrogazione alla Camera dei deputati da parte di Galeazzo Bignami (FDI).

Ricordiamo che le nuove disposizioni sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono state inserite nell'art. 4 del Decreto Fiscale che ha integralmente riscritto l’art.17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. Dall'1 gennaio 2020, quindi, la nuova norma prevede per il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, l'obbligo di richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

Primi chiarimenti erano già arrivati da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 23 dicembre 2019, n. 108 che ha esaminato da vicino le nuove disposizioni normative e le relative responsabilità (leggi articolo).

Ritenute appalti e subappalti 2020: l'interrogazione alla Camera dei deputati

Secondo il Deputato di FDI, sussistono numerose criticità interpretative:

  • si ritiene che il valore dell'opera o dei servizi debba riguardare l'appalto committente-appaltatore, con la conseguenza che il successivo frazionamento in subappalto o in più subappalti non ha alcuna influenza sul citato valore. Pertanto, anche i subappalti di valore esiguo verrebbero attratti dalla norma in questione;
  • la norma parla di «sedi», ma spesso le attività avvengono presso terzi o comunque luoghi non considerati «sedi»;
  • per quanto attiene ai beni strumentali, il legislatore non ha utilizzato il termine «prevalente», pertanto anche il parziale utilizzo dei beni strumentali potrebbe far sorgere nuovi obblighi;
  • il comma 8 dell'articolo 17-bis stabilisce che è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati, o in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati, o nel corso di durata del contratto. Pertanto, l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice dovrà versare, senza poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24, i contributi relativi all'Inps o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché i premi Inail;
  • stante la risoluzione dell'Agenzia delle entrate, l'appaltatore (o il subappaltatore o l'affidatario) dovrebbe prima calcolare le ritenute Irpef secondo le regole generali e, poi, suddividerle tra i vari committenti, imputando le somme in relazione alle ore prestate. Tale sistema, però, non risolve alcune questioni come la sospensione del rapporto di lavoro per malattia o ferie, oppure l'erogazione di arretrati a seguito di stipula di rinnovo di un Contratto collettivo nazionale di lavoro;
  • l'Agenzia delle entrate chiede inoltre un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, chiedendo inoltre tutta una serie di informazioni. Si ravvisano due possibili problemi: il primo riguarda la normativa sulla privacy che andrà gestita da entrambi i soggetti, con un aggravio di adempimenti e costi; il secondo è legato alla realtà economica in cui si opera. Il committente con questa norma viene investito di una serie di informazioni commerciali strettamente legate all'attività svolta dall'appaltatore. Il committente con le informazioni riguardo le ore, il numero dei lavoratori impiegati e le retribuzioni corrisposte dall'appaltatore o subappaltatore potrebbe trovarsi così in una posizione di forza negoziale importante;
  • stanti tali obblighi, particolarmente gravosi da adempiere, anche il conseguente regime sanzionatorio appare a parere dell'interrogante eccessivo e sovradimensionato, con la conseguenza che le imprese potrebbero applicare la norma indistintamente e con ulteriori aggravi.

Alla luce delle suddette criticità, il deputato ha chiesto:

  • se si intendano assumere iniziative normative per superare le criticità di cui in premessa;
  • se si intendano adottare iniziative affinché l'Agenzia delle entrate fornisca interpretazioni di carattere definitivo alla questione.

Per rispondere a queste domande, rimandiamo alla lettura della citata circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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