Con la pubblicazione della Legge 19 dicembre 2019, n. 157
di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.
124 (c.d. Decreto Fiscale), collegato alla
Legge di Bilancio per il 2020, sono entrate in vigore le nuove
norme in materia di ritenute e compensazioni in appalti e
subappalti.
Novità che sono state immediatamente contestate dagli operatori
del settore edile che negli ultimi giorni, in una lettera al
Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto
Gualtieri, si sono detti pronti a dar battaglia contro una
misura che scaricherebbe pesantissimi oneri sulle spalle delle
imprese, rischiando di bloccare interi comparti industriali.
Dopo i
primi chiarimenti sulle nuove disposizioni da parte
dell'Agenzia delle Entrate, che sull'argomento ha
pubblicato la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E
recante "Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
- primi chiarimenti", è arrivata un'interrogazione alla Camera
dei deputati da parte di Galeazzo Bignami
(FDI).
Ricordiamo che le nuove disposizioni sulle ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti sono state inserite nell'art.
4 del Decreto Fiscale che ha integralmente riscritto l’art.17-bis
del D.Lgs. n. 241/1997. Dall'1 gennaio 2020, quindi, la nuova norma
prevede per il committente che affida il compimento di una o più
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore
a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali
di proprietà del committente, l'obbligo di richiedere alle imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di
pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i
lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o
servizi.
Primi chiarimenti erano già arrivati da parte dell'Agenzia delle
Entrate con la risoluzione 23 dicembre 2019, n. 108
che ha esaminato da vicino le nuove disposizioni normative e le
relative responsabilità (leggi articolo).
Ritenute appalti e subappalti 2020: l'interrogazione
alla Camera dei deputati
Secondo il Deputato di FDI, sussistono numerose criticità
interpretative:
- si ritiene che il valore dell'opera o dei servizi debba
riguardare l'appalto committente-appaltatore, con la conseguenza
che il successivo frazionamento in subappalto o in più subappalti
non ha alcuna influenza sul citato valore. Pertanto, anche i
subappalti di valore esiguo verrebbero attratti dalla norma in
questione;
- la norma parla di «sedi», ma spesso le attività avvengono
presso terzi o comunque luoghi non considerati «sedi»;
- per quanto attiene ai beni strumentali, il legislatore non ha
utilizzato il termine «prevalente», pertanto anche il parziale
utilizzo dei beni strumentali potrebbe far sorgere nuovi
obblighi;
- il comma 8 dell'articolo 17-bis stabilisce che è esclusa la
facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale
modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori
maturati, o in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti
direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi
affidati, o nel corso di durata del contratto. Pertanto, l'impresa
appaltatrice o affidataria o subappaltatrice dovrà versare, senza
poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24, i contributi
relativi all'Inps o ad altro ente previdenziale obbligatorio,
nonché i premi Inail;
- stante la risoluzione dell'Agenzia delle entrate, l'appaltatore
(o il subappaltatore o l'affidatario) dovrebbe prima calcolare le
ritenute Irpef secondo le regole generali e, poi, suddividerle tra
i vari committenti, imputando le somme in relazione alle ore
prestate. Tale sistema, però, non risolve alcune questioni come la
sospensione del rapporto di lavoro per malattia o ferie, oppure
l'erogazione di arretrati a seguito di stipula di rinnovo di un
Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- l'Agenzia delle entrate chiede inoltre un elenco nominativo di
tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione
dell'opera o del servizio, chiedendo inoltre tutta una serie di
informazioni. Si ravvisano due possibili problemi: il primo
riguarda la normativa sulla privacy che andrà gestita da entrambi i
soggetti, con un aggravio di adempimenti e costi; il secondo è
legato alla realtà economica in cui si opera. Il committente con
questa norma viene investito di una serie di informazioni
commerciali strettamente legate all'attività svolta
dall'appaltatore. Il committente con le informazioni riguardo le
ore, il numero dei lavoratori impiegati e le retribuzioni
corrisposte dall'appaltatore o subappaltatore potrebbe trovarsi
così in una posizione di forza negoziale importante;
- stanti tali obblighi, particolarmente gravosi da adempiere,
anche il conseguente regime sanzionatorio appare a parere
dell'interrogante eccessivo e sovradimensionato, con la conseguenza
che le imprese potrebbero applicare la norma indistintamente e con
ulteriori aggravi.
Alla luce delle suddette criticità, il deputato ha chiesto:
- se si intendano assumere iniziative normative per superare le
criticità di cui in premessa;
- se si intendano adottare iniziative affinché l'Agenzia delle
entrate fornisca interpretazioni di carattere definitivo alla
questione.
Per rispondere a queste domande, rimandiamo alla lettura della
citata circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E
dell'Agenzia delle Entrate.
A cura di Redazione
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