20/02/2020
La pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della guida e della circolare attuativa hanno completato il quadro relativo alla detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus facciate 2020) dei costi sostenuti per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali (inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna).
In questo articolo entreremo nel dettaglio degli adempimenti da seguire per poter ottenere la detrazione fiscale. Chiariamo subito che c'è differenza tra:
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Per la fruizione della detrazione fiscale del 90%, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario, postale o presso altri istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia (anche online) da cui risultino le seguenti informazioni:
Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
Oltre alla parte relativa ai pagamenti, chi vuole fruire della detrazione deve anche:
Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Siamo in attesa del sito per l'invio delle pratiche relative al 2020. Per tutti i lavori terminati prima, i 90 giorni scatteranno dalla messa on line del nuovo sito accessibile dall'indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it/ e da cui dovrà essere inviata la scheda dell'intervento, indicando:
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Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono previsti gli stessi adempimenti richiesti alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa. I titolari di reddito di impresa non sono però obbligati al pagamento tramite bonifico dal momento che effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.
Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it