Bonus facciate 2020: Dall’ANIT un aggiornato approfondimento tecnico

24/02/2020

L’ANIT (Associazione Nazionale per l’isolamento termico e acustico), successivamente alla Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate (e relativa Guida Bonus Facciate del 14 febbraio 2020) ha pubblicato una nuova versione dell’approfondimento tecnico “Bonus facciate”.

Nuovo approfondimento tecnico “Bonus Facciate”

L’approfondimento riporta per ogni comma della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) le indicazioni della Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate (e relativa Guida Bonus Facciate del 14 febbraio 2020) e una serie di approfondimenti tecnici redatti da ANIT:

  • Approfondimento ANIT - 1: Quali sono le zone A e B?
  • Approfondimento ANIT - 2: Cosa si intende con Restauro e Recupero?
  • Approfondimento ANIT - 3: Cosa si intende per facciata esterna?
  • Approfondimento ANIT - 4: Come valutare la percentuale di intervento?
  • Approfondimento ANIT - 5: Quali sono i requisiti minimi di efficienza energetica?

Approfondimento tecnico 4

Interessante l’approfondimento 4 relativo a “Come valutare la percentuale dointervento?” che pone, certamente, la necessità di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate a causa delle diverse incongruenze tra quanto riportato nel comma 220 della Legge di Bilancio, quanto riportato nella Guida dell’agenzia delle entrate e quanto riportato nel DM 26 giugno 2015 (o regolamento regionali).

Esclusioni

Le esclusioni riguardano sostanzialmente:

  • interventi ininfluenti dal punto di vista termico (non bene definiti se non la tinteggiatura)
  • intervento di rifacimento di una piccola parte di intonaco (nelle percentuali definite sopra)

Il comma 220 della legge di bilancio riporta una dicitura sostanzialmente differente dal DM 26 giugno 2015 ossia:

(…) I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (...).

Il calcolo del 10% sembra riferito all’intonaco e non alla superficie disperdente totale, come se, nel caso avessi superfici senza intonaco queste non vadano considerate nella valutazione.

Inoltre base al DM 26 giugno 2015 nel caso di interventi che insistono sull’intonaco, la superficie di intervento da considerare nella valutazione del 10% risulta tutta la superficie di intervento, a prescindere dalla sua conformazione o finitura. Non posso escludere dai calcoli della superficie di intervento parti “che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico- se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio-”.

Le opere escluse dall’applicazione dei requisiti minimi di Legge sono sostanzialmente identificate dalla dicitura “ininfluenti dal punto di vista termico”, quindi l’intervento sull’intonaco non è considerato ininfluente se non nel caso di rifacimento di una piccola parte.

Criticità evidenziate da ANIT

Per sottolieare, poi, le criticità sopra evidenziate, la guida ANIT, nel citato approfondimento 4 riporta due esempi di calcolo della percentuale in base al DM 26 giugno 2015 e in base a quanto riportato nella Circolare e Guida dell’agenzia delle entrate per sottolineare questa criticità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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