Bonus facciate 2020: il MiBACT non concorda con l’Agenzia delle Entrate sulle zone A e B

24/02/2020

Il MIBACT (Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo) con una nota del Capo di gabinetto del 19 febbraio 2020 inviata a una serie di sindaci piemontesi ha chiarito il problema delle zone A e B, nelle quali deve trovarsi l'edificio per beneficiare del bonus facciate con la detrazione fiscale del 90% delle spese.

Zone territoriali omogenee

Ricordiamo che le zone territoriali omogenee in Italia sono le zone in cui viene diviso un territorio comunale, nell'ambito della cosiddetta zonizzazione. Le zone sono vincolate dai piani regolatori generali di ciascun comune, dagli standard urbanistici definiti nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e la Guida dell’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B, specificando che: L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.”  

Ciò perché, di fatto, in alcuni piano urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali non si parla di zone A o B sostituite, in alcuni casi, da altre sigle che indicano zone residenziali (ad esempio “R”),  zone di riqualificazione o altro.

Certificazioni urbanistiche

Sorge, quindi, il problema evidenziato nella guida dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, la necessità delle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ma tale affermazione viene sconfessata dalla citata nota del Capo di gabinetto del MIbact in cui è affernato che il D.M. n. 1444/1968 non imponeva ai Comuni “di applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici” aggiungendo che per ottenere il beneficio basta “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68”.

Nella nota del MIBACT è, poi, aggiunto che “è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zone si trova l'immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali”.

Certificazione urbanistica. Guida delle Entrate e Circolare

Il Mibact afferma, anche, che la certificazione urbanistica, che per la guida delle Entrate e per la Circolare 2/E  è indispensabile per l'assimilazione alle zone A e B della zone in cui sorge l'edificio, va richiesta soltanto in quei casi “in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati”.

Ovviamente a condizione che ogni amministrazione comunale predisponga una ricognizione sul proprio territorio per individuare in maniera del tutto ufficiale le equipollenze.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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