25/02/2020
È necessario inviare la comunicazione prevista all'Enea per fruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di interventi che non hanno impatto sull'efficienza energetica dell'immobile?
Angelo L. pone alla nostra redazione la seguente domanda:
"In possesso di una DIA del dicembre 2016 per lavori di ristrutturazione, sto sostituendo, in un immobile non riscaldato, il vecchio portone in legno e le vecchie finestre sempre in legno con un portone blindato e altrettante finestre in PVC con grate che non avranno particolari requisiti di risparmio energetico, e per le quali usufruirò del bonus ristrutturazioni. Al riguardo, al termine dei lavori non occorrerebbe fare alcuna comunicazione all'ENEA in quanto le finestre non rispondono a determinati requisiti energetici, ma solamente a una sostituzione degli infissi con una diversa tipologia di materiale (da legno a PVC) e forma. È così? Ho capito bene?".
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi.
In una delle FAQ pubblicate sul suo portale, l'Enea specifica che la trasmissione dei dati va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Aggiunge anche che la comunicazione non è obbligatoria nel caso si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli infissi in ambienti NON riscaldati ovvero sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it