Sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 è stato
pubblicato il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”; sulla stessa Gazzetta è stato, anche, pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Coronavirus Covid-19: il Decreto-legge in Gazzetta
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona
per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o
comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato
virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare misure di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica tra le quali le seguenti:
- a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata
da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell’area;
- b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico;
- d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle
disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
- f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- g) sospensione delle procedure concorsuali per
l’assunzione
- di personale;
- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
- i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno
fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva;
- j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli
esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima
necessità;
- k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici,
degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, specificamente individuati;
- l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e
agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità
sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale o all’adozione di particolari misure di cautela
individuate dall’autorità competente;
- m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del
trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario,
marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di
trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche
deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del
decreto-legge stesso;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità
domiciliare;
- o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività
lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3 ello
stesso decreto-legge.
Coronavirus Covid-19: il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
Nel DPCM 23 febbraio 2020, il Presidente del Consiglio dei
Ministri richiama all’articolo 1 le misure di contenimento già
previste nel decreto-legge con la precisazione che le misure di cui
al comma 1, lettere a) , b) e o) , non si applicano al personale
sanitario e al personale delle Forse armate, dei nuclei regionali
N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle
Forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nell’articolo 2 del provvedimento è, anche,
precisato che. in attuazione dell’art. 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al
medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono
transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al
DPCM sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai
fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di
ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza.
Nell’articolo 3 del provvedimento, poi, che la
modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica
ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree
considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o
locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi
previsti.
A cura di Redazione
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