A due giorni dalla pubblicazione del primo DPCM recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sulla
Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consglio dei Ministri 25
febbraio 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nel DPCM 25 febbraio 2020, il
Presidente del Consiglio dei Ministri richiama il precedente
DPCM 23 febbraio 2020 con cui
sono state dettate misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e definisce
negli articoli 1 e 2:
- Misure urgenti di contenimento del contagio;
- Lavoro agile.
Misure urgenti di contenimento
In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori
misure di contenimento:
- a) in tutti i comuni delle regioni Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e
Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati;
- b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020;
- c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado
per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
- d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività
didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono
attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la
durata della sospensione, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;
- e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio
nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai
luoghi della cultura;
- f) in relazione alle attività espletate dagli uffici periferici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede
nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano,
Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e
Vicenza, sono adottate le seguenti misure:
- 1) sospensione degli esami di idoneità da espletarsi presso gli
uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette
province;
- 2) regolazione delle modalità dell’accesso dell’utenza agli
uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province,
mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto
all’ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed
individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede
dell’ufficio medesimo;
- g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in
ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga
dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente
decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattich e
o curriculari, le attività medesime possono essere svolte,
ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle
medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente
decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari
delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle
medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al
pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad
atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito
il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione
dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a
quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196;
- m) le articolazioni territoriali del Servizio sanitario
nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo
supporto per il contenimento della diffusione del contagio del
Covid- 19 i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e
negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai
soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al
termine dello stato di emergenza.
Lavoro agile
La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via
provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi
sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e
Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati
che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti.
A cura di Redazione
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