26/02/2020
Il Certificato esecuzione lavori è disciplinato dall’articolo 86, comma 5-bis (rubricatio “mezzi di prova) del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che nella formulazione originaria così dettava: “L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2”, oggi modificata nella seguente maniera: “L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto con il Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” ma sino a quando non verrà predisposto, pubblicato ed entrato in vigore il citato nuovo Regolamento, dovrà essere applicato, così come disposto dall’articolo 216, comma 14, l’articolo 79, comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che così recita: “L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”
In atto, quindi, sul Certificato di esecuzione dei lavori nulla di nuovo ma assume un interesse particolare la recente Sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2020, n. 1320 che interviene sul problema dei certificati rilasciati non alla fine dei lavori ma nel corso degli stessi.
I Giudici del Consiglio di Stato, nella citata sentenza precisano che l’acquisizione dei certificati da parte della SOA è necessaria alla qualificazione dell’impresa e l’art. 83, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 specifica che a tal fine “I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi”.
Il Consiglio di Stato aggiunge, anche, che:
I Giudici del Consiglio di Stato concludono, dunque, che:
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 21/02/2020, n. 1320.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it