Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 dell’1 Marzo 2020 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entra
in vigore oggi e, contestualmente cessano di produrre effetti il
Dpcm 23 febbraio 2020, nonché
il Dpcm 25 febbraio 2020. Cessa
altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di
carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6.
Con il Dpcm in argomento vengono recepite e prorogate alcune
delle misure già adottate per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne vengono introdotte
ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli
interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio
nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è
stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza,
sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene
conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico
appositamente costituito. Il testo distingue le misure sulla base
delle aree geografiche d'intervento.
Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico;
Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno;
Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;
Vo')
Per tali comuni si stabilisce quanto segue:
- il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio
comunale;
- la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso;
- la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;
- la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero
fino al 15 marzo;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta
salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità,
nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private,
indette e in corso negli stessi comuni;
- la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di
quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli
esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità,
nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità
indossando dispositivi di protezione individuale o adottando
particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria
competente;
- la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone,
anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima
necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste
dai prefetti;
- la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che
possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per
i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o
nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori
dell'area.
Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità
competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a
garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e
la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in
quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.
Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di
appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15
marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici
giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la
riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle
attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.
Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici
o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano
consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte
chiuse”;
- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle
stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per
assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle
restanti regioni e province;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le
manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché
degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie
religiose;
- è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori
sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione
dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la
presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,
e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi
dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e
di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione
specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la
possibilità di svolgimento a distanza;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private,
ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei
candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera
telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per
il personale della protezione civile;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere
e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di
ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i
visitatori;
- l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di
degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non
autosufficienti;
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a
livello regionale;
- l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o
riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito
dell’emergenza COVID-19.
Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e
Cremona
Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di
sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e
dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei
punti vendita di generi alimentari.
Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di
Piacenza
In tali territori si applica altresì la misura della sospensione
delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali
di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi.
Misure applicabili sull'intero territorio nazionale
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:
- la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata,
per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi
individuali previsti;
- la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione
del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
- l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del
certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine
e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle
quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza
sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la
durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;
- lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità,
delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle
quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle
stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
- la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame
di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a
causa dell'emergenza sanitaria;
- l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante
adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli
istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
Ulteriori misure per l'intero teritorio nazionale
Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale,
ulteriori misure di informazione e prevenzione:
- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione
per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti
pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti
al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero
della salute;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i
locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti,
nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il
lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque
essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di
persone;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal
quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della
“zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di
medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di
sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo
il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm
odierno.
Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti
attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza
sanitaria internazionale, sono i seguenti:
- decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure
economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese;
- decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello
nazionale, attuato con il dpcm odierno;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di
dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
- ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020
relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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