02/03/2020
Sono da ieri in vigore le modifiche introdotte dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 nel Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020). Sia le legge di conversione che il decreto-legge coordinato con la legge di conversione sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020.
Iniziamo, oggi una dettagliata analisi sui alcuni dei molteplici interventi adottati e, nel dettaglio, dei provvedimenti relativi a:
Relativamente alle misure antincendio, il comma 5 dell'articolo 3 el decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 nel testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il citato comma 5 dell'articolo 3 ha novellato il comma 1122, lettera i), dell’articolo 1, della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), limitandosi a sostituirne l’ultimo periodo. Tale modifica sostituisce integralmente la lettera i) citata, al fine di differire:
La modifica introdotta lascia, inoltre, immutata l'originaria previsione recata dal comma 5, dell'articolo 3, la quale ha prorogato:
Viene introdotta, anche, una disposizione relativa ai rifugi alpini, la quale prevede il differimento al 31 dicembre 2020 (dal 31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
L’articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:
Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:
Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi – poi – la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986).
Si ricorda, infine, che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.
Domani parleremo di Canone unico comunale, Commissari straordinari per le strade siciliane e sarde, Concessionari.
In allegato il testo della legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019. N. 162.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it