Sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 è stato
pubblicato il Decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9 recante “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento contiene i
seguenti 4 Capi:
- Capo I - Sospensione e proroga di termini
(artt. 1- 12)
- Capo II - Misure in materia di lavoro privato
e pubblico (artt. 13-24)
- Capo III - Ulteriori misure urgenti per il
sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo
economico, istruzione, salute (artt. 25-34)
- Capo IV - Disposizioni finali e finanziarie
(artt. 35-37)
Le disposizioni introdotte con il decreto-legge mirano ad
assicurare un primo necessario supporto economico ai
cittadini e alle imprese che affrontano problemi di
liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria
internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel
nostro Paese.
A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti,
di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali
misure previste.
Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti
nella “zona rossa”
Con il Capo I del provvedimento, per i soggetti
che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei
comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono
sospesi:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio
al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti
previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi
emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di
accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate
tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo
e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31
maggio 2020;
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica,
fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione
delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati
concessi da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e
pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che
risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di
intermediari che vi sono ubicati.
Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati
necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi
pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori
economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più
tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo
adempimento.
Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e
autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella
“zona rossa”
Con il Capo II del decreto-legge si
interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:
- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti
nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso
alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al
Fondo di integrazione salariale – FIS);
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione
straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima
dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione
ordinaria;
- cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore
privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti
nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non
possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito,
per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque
per un periodo massimo di tre mesi;
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per
i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e
per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di
impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO)
domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati,
parametrata alla effettiva durata della sospensione
dell’attività.
Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze,
anche indirette, dell’emergenza sanitaria
Nel Capo III del provvedimento, tra le altre
misure, sono inserite quelle inerenti:
- l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della
priorità della concessione del credito a quelle operanti nella
“zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La
concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola
impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura
pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e
pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà
essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree
limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno
eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente
colpita;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili
residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal
lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni;
- l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al
sostegno delle imprese esportatrici;
- l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della
Carta nazionale dei servizi;
- misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart
working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in
caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia
dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
- la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non
possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del
Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di
frequentare con riserva il corso di formazione specifica in
medicina generale;
- la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche
qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di
lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di
contenimento;
- l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti
(non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di
altre merci (vestiario, computer ecc.);
- l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui
a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo
di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli
organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto
dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale
adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti
conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi
nell’impossibilità di farvi fronte.
Settore turistico
Con l’articolo 8 (Sospensione di
versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore
turistico-alberghiero) inserito nel Capo I
del provvedimento, si prevede, per le strutture ricettive, le
agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30
aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute
fiscali.
Con l’articolo 28 inserito nel Capo
III del provvedimento sono previste specifiche forme di
compensazione per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e
per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa
delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del
COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere.
In allegato il testo del nuovo Decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
A cura di Redazione
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