09/03/2020
Oggi rispondiamo alla domanda di un nostro utente in merito alla fruizione della detrazione fiscale del 90% prevista fino al 31 dicembre 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti c.d. bonus facciate.
Tante nuove e interessanti domande continuano ad arrivare in redazione sul tema detrazioni fiscali. Oggi rispondiamo ad Rita C. che chiede: "Volendo usufruire del bonus facciate occorre inviare la comunicazione all’Enea?".
Ricordiamo, innanzitutto, che il bonus facciate è una delle più importanti novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio per il 2020 e prevede una detrazione fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Condizione necessaria per poter accedere al bonus facciate è che gli edifici si trovino nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Ciò premesso, ma rimandiamo all'approfondimento "Bonus facciate 2020: come richiedere all'Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale del 90%", per rispondere alla domanda dell'utente occorre chiarire quali sono gli adempimenti che occorre rispettare.
Come per tutte le altre detrazioni fiscali, per poter usufruire del bonus facciate occorre effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale (adempimento necessario per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, ma non per contribuenti titolari di reddito d’impresa). Ciò premesso, ecco tutti gli altri adempimenti che bisogna rispettare:
Sono definiti "interventi di efficienza energetica" quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Su questi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, e in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
La risposta al nostro utente è quindi "No, la comunicazione all'Enea non è sempre obbligatoria, lo è solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it