Prevenzione incendi: è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 06/03/2020, n. 57 il
Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio
2020 recante "Aggiornamento della sezione V
dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi".
Prevenzione incendi: le norme in
considerazione
Il nuovo decreto del Ministero dell'Interno prende in
considerazione le seguenti norme:
- il decreto del Ministro dell'interno 8 giugno
2016 recante "Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139" (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016);
- il decreto del Ministro dell'interno 9 agosto
2016 recante "Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 196
del 23 agosto 2016);
- il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2017 recante "Approvazione delle norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività di
autorimessa" (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo
2017);
- il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2017 recante "Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività scolastiche,
ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139" (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017);
- il decreto del Ministro dell'interno 23 novembre
2018 recante "Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività commerciali,
ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie
lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi
comuni coperti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015"
(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018);
- il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile
2019 recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015,
recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019);
- il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre
2019 recante "Modifiche all'Allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno del 3 agosto 2015" (Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019).
Prevenzione incendi: le sezioni aggiornate
dell'Allegato 1 - Norme tecniche di prevenzione
incendi
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi, il nuovo decreto del
Ministero dell'interno sostituisce integralmente i capitoli V.4,
V.5, V.6, V.7 e V.8 della sezione V dell'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 per allinearle alle
modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno del 18
ottobre 2019. In particolare sono modificati i seguenti
capitoli:
- V.4: uffici;
- V.5: attività ricettive turistico - alberghiere;
- V.6: autorimesse;
- V.7: attività scolastiche;
- V.8: attività commerciali.
In allegato il decreto con le nuove regole tecniche verticali
(RTV).
A cura di Redazione
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