Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 del 6 marzo 2020,
è stato pubblicato il decreto di allineamento delle Regole tecniche
verticali (RTV) al Codice di prevenzione incendi: D.M. 14 febbraio 2020 recante
“Aggiornamento della sezione V dell’all'allegato 1 al decreto 3
agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi”.
Decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali
al Codice di Prevenzione Incendi
Tale decreto, che entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla
sua pubblicazione (5 aprile 2020), si è reso necessario a seguito
dell’emanazione del D.M. 18 ottobre 2019, provvedimento
che ha profondamente modificato l’allegato tecnico al
D.M. 03 agosto 2015, meglio noto come
Codice di Prevenzione Incendi. Il decreto di allineamento non
prevede alcun adeguamento per le attività che siano già state
progettate sulla base delle regole tecniche verticali precedenti, o
che risultino alle stesse già conformi.
Conseguentemente, per quanto riguarda le Regole tecniche
orizzontali (RTO), e le Regole tecniche verticali relative alle
“Aree a rischio specifico” (V.1), alle “Aree a rischio per
atmosfere esplosive” (V.2) e ai “Vani degli ascensori” (V.3), si
deve fare riferimento al D.M. 03 agosto 2015, come modificato dal
D.M. 12 aprile 2019 (che ha sancito la fine del doppio binario per
le RTO e ampliato il campo di applicazione del Codice) e dal D.M.
18 ottobre 2019 (completa riscrittura dell’allegato tecnico al
Codice), mentre per quanto riguarda tutte le altre Regole tecniche
verticali finora emanate, si dovrà fare riferimento al solo D.M. 14
febbraio 2020.
Con il decreto di allineamento si vanno a sostituire le RTV già
pubblicate nel 2016 (V.4 “Uffici” e V.5 “Attività ricettive
turistico-alberghiere”), nel 2017 (V.6 “Autorimesse” e V.7
“Attività scolastiche”) e nel 2018 (V.8 “Attività commerciali”) con
le nuove che non presentano, tuttavia, modifiche significative.
Le modifiche introdotte dal D.M. 14 febbraio
2020
Le modifiche introdotte dal D.M. 14 febbraio 2020 sono le
seguenti:
V.4 Uffici:
- allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 (es.
occupanti anziché persone presenti, comune anziché promiscuo,
valutazione del rischio anziché analisi del rischio, ecc.) e del
D.P.R. 151/2011 (es. campo di applicazione riferito non più
all’edificio o ai locali, ma all’attività);
- modifica della classificazione degli uffici in relazione alla
massima quota dei piani con determinazione di quattro livelli HC,
HD, HE, HF anziché cinque, HA, HB, HC, HD, HE, con accorpamento
delle precedenti classi HB e HC, riferite ad uffici con massima
quota dei piani h da 12 a 32 m;
- eliminazione della nota relativa alle aree TZ;
- richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del
rischio di incendio;
- richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti
(esempio V.3 ascensori e V.6 autorimesse);
- richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la
reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri,
filtri, …) e negli spazi calmi;
- modifiche alla tabella V.4-4 riportante i “Parametri
progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche
minime alimentazione idrica UNI EN 12845”;
- modifiche grafiche alle tabelle V.4-3, V.4-5 e V.4-6;
- richiesta per il livello di prestazione IV della misura
antincendio “Rivelazione ed allarme” del sistema EVAC, esteso
almeno alle aree classificate TA (uffici e spazi comuni) e TO
(locali con affollamento superiore alle cento persone);
- richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L
secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e
condizionamento inseriti in aree di tipo TA o TO.
V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere:
- richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del
rischio di incendio;
- richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti
(esempio V.3 ascensori, V.6 autorimesse e V.8 locali
commerciali);
- vengono eliminati alcuni richiami puntuali al Codice,
relativamente alle misure antincendio “Reazione al fuoco”
(capitolo S.1), “Gestione della sicurezza antincendio”
(capitolo S.5) e “Rivelazione e allarme” (capitolo S.7),
in quanto alcuni di questi non più corrispondenti, a seguito della
pubblicazione del D.M. 18 ottobre 2019;
- allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019
(valutazione del rischio anziché analisi del rischio);
- riscrittura, nella tabella V.5-2 dei requisiti di
compartimentazione richiesti per le aree dell’attività classificate
TK (locali con carico d’incendio specifico qf >1.200
Mj/m2) nelle attività ricettive turistico-alberghiere
con massima quota dei piani h superiore ai 24 m;
- modifiche grafiche alle tabelle V.5-3, V.5-4, V.5-5 e
V.5-6;
- richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L
secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e
condizionamento, inseriti in aree TA, TB, TC o TO;
- eliminazione del paragrafo V.5.5 relativo a specificazioni sui
vani degli ascensori.
V.6 Autorimesse:
- richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del
rischio di incendio;
- richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti
(esempio V.1 aree a rischio specifico, V.2 aree a rischio per
atmosfere esplosive, V.3 ascensori, V.4 uffici, V.5 albeghi e V.8
locali commerciali);
- diversa impaginazione relativamente alle tabelle e alle
illustrazioni proposte nel paragrafo V.6.7 “Metodi”, ai
fini della ricerca di una soluzione alternativa relativamente alla
verifica della capacità portante in caso di incendio.
E’ ancora rimandata, si auspica per poche settimane, la
pubblicazione della tanto attesa nuova Regola tecnica verticale per
le autorimesse, che dovrebbe consentire di risolvere le ultime
problematiche che condizionano ancora l’applicazione del Codice a
queste attività, ovvero:
- la richiesta di valutazione ATEX per le autorimesse a box
scarsamente ventilate;
- le comunicazioni con i cantinati e con l’edificio;
- la richiesta del livello III per la misura antincendio
“Controllo di fumo e calore” nel caso di autorimesse di superficie
>10.000 m2, o inserite in fabbricati aventi altezza
antincendio >32 m, soluzione che risulta, il più delle volte,
irrealizzabile.
V.7 Attività scolastiche:
- allineamento alla terminologia del D.P.R. 151/2011 (campo di
applicazione non più riferito all’edificio o ai locali, ma
all’attività);
- richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del
rischio di incendio;
- richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti
(esempio V.1 aree a rischio specifico, V.2 aree a rischio per
atmosfere esplosive, V.3 ascensori);
- richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la
reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri,
filtri, …) e negli spazi calmi;
- modifiche grafiche alle tabelle V.7-3 e V.7-5;
- possibilità, riportata nella tabella V.7-4, di realizzare
l’alimentazione idrica di tipo promiscuo, nel caso di attività
scolastiche fino a 800 occupanti;
- richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L
secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e
condizionamento, inseriti in aree TA o TO;
- eliminazione del paragrafo V.7.5 relativo a specificazioni sui
vani degli ascensori.
V.8 Attività commerciali:
- richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del
rischio di incendio;
- richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la
reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri,
filtri, …) e negli spazi calmi;
- vengono eliminati alcuni richiami puntuali al Codice,
relativamente alle misure antincendio “Reazione al fuoco”
(capitolo S.1), “Compartimentazione” (capitolo S.3),
“Esodo” (capitolo S.4) e “Gestione della sicurezza
antincendio” (capitolo S.5), in quanto non più corrispondenti,
a seguito della pubblicazione del D.M. 18 ottobre 2019;
- modifiche grafiche alle tabelle V.8-5, V.8-6, V.8-7, V.8-8 e
V.8-9;
- la richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o
A2L secondo ISO 817 non prevede più il possibile ricorso ad una
norma equivalente;
- modifica ad alcuni riferimenti bibliografici.
Attualmente è in corso un cambiamento radicale nella
elaborazione delle norme di prevenzione incendi, e tante altre
novità ancora ci attendono, già dai prossimi mesi.
Dobbiamo solo resistere e aspettare.
A cura di Dott. Ing. Vasco
Vanzini
Comando Prov.le VV.F. Bologna
Autore di Sicurezza antincendio edifici
civili
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